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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sfera di applicazione delle norme
Per le ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e
Circumflegrea, per le quali, a termini dello articolo 2 della legge
16 ottobre 1975, n. 493, sono stati disposti finanziamenti per
l'ammodernamento e potenziamento, gli interventi finanziari di cui
alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, modificata ed integrata dalla
legge 29 novembre 1971, n. 1080, ed all'articolo 27, lettera b), del
regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, e successive
modificazioni, sono sostituiti, a decorrere dal 1977 e fino al
termine stabilito nel terzo comma dell'articolo 15, da sovvenzioni
annue da determinare secondo i criteri stabiliti dalla presente
legge.