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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Campo di applicazione
La presente legge si applica al personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto, soggetto alla disciplina del regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni.
Al predetto personale possono essere assegnate soltanto qualifiche
previste dalle allegate tabelle, secondo le note esplicative ed i
criteri stabiliti, dalle stesse.