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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei
lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza
dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta alle
autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 23
dicembre 1970, n. 1042, e dell'articolo 5 della legge 19 dicembre
1973, n. 837, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 18.000
milioni.
Lo stanziamento verra' cosi' ripartito:
a) lire 4.200 milioni per contributi di cui all'articolo 6 della
legge 31 maggio 1964, n. 357, sulla ricostruzione privata;
b) lire 13.800 milioni per il finanziamento delle opere di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorita' per
quelle igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti
viari a servizio degli abitati.
La somma di cui alla lettera b) del comma precedente verra'
assegnata:
1) per 4.000 milioni alla regione Friuli-Venezia Giulia per la
parte di sua competenza e al provveditorato opere pubbliche di
Trieste;
2) per 9.800 milioni alla regione Veneto e al provveditorato
opere pubbliche di Venezia.