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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1976, n. 269, e' sostituito dal seguente:
"Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle
agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e
per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni
con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui
all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennita' giornaliera
di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennita'
non puo' essere corrisposta a piu' di una unita' per ogni sportello".