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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le spese di funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi
gravano sul bilancio delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ed alle stesse sono rimborsate per la
meta', a decorrere dal 1 luglio 1958, dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Tali rimborsi sono effettuati su richiesta delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura vistata dai prefetti
presidenti dei rispettivi comitati provinciali dei prezzi, mediante
mandati diretti emessi a favore delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura su apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.