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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Forze armate sono al servizio della Repubblica;
il loro ordinamento e la loro attivita' si informano ai principi
costituzionali.
Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e'
assicurare, in conformita' al giuramento prestato e in obbedienza
agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla
salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettivita'
nazionale nei casi di pubbliche calamita'.