Legge Ordinaria n. 385 del 22/07/1978 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1978 n. 205)
Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La misura oraria di compensi per lavoro straordinario in favore del
personale di cui all'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' pari a 1/175 della retribuzione
lorda mensile, con le  maggiorazioni  previste  dall'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. Fermi
restando criteri e decorrenza  fissati  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il limite annuo  individuale
di cui al  terzo  comma  dell'articolo  1  del  decreto  suddetto  e'
stabilito in 180 ore. 
  Per il personale beneficiario dell'articolo 19, terzo comma,  della
legge 15 novembre 1973, n. 734, non compreso tra  i  destinatari  del
decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma  e
provvisto, in aggiunta allo stipendio, dell'assegno perequativo o  di
analogo assegno pensionabile, la  tariffa  del  compenso  per  lavoro
straordinario da  corrispondere  in  applicazione  dell'articolo  19,
terzo comma, della stessa legge n.  734,  e'  determinata  applicando
l'articolo 3, quarto comma, del decreto suindicato. La  stessa  norma
si applica anche  per  la  determinazione  della  misura  oraria  del
compenso per lavoro straordinario per le qualifiche non espressamente
indicate nella presente legge e nel richiamato decreto. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1978, fra gli elementi di computo per  la
determinazione  della  misura  oraria   dei   compensi   per   lavoro
straordinario, sara' considerato anche  l'importo  della  tredicesima
mensilita', ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente. 
 

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