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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216,
recante misure fiscali urgenti con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
"Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' aggiunto, dopo l'articolo 10, il seguente articolo
10-bis:
Parte di provvedimento in formato grafico
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - Le marche per cambiali di cui agli articoli 9, 10,
11, 12, 15 e 47 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive
modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, cui bollo a
calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici
postali".
All'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Sono elevate a L. 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed
ipotecarie, nonche' quella di trascrizione prevista dalla legge 23
dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura
inferiore a tale importo";
al terzo comma, dopo le parole: "le disposizioni dei commi
precedenti", sono aggiunte le seguenti: "e quelle dei successivi
articoli 6 e 7 del presente decreto";
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Fermo restando il diritto alla registrazione gratuita degli atti
soggetti ad imposta sostitutiva degli atti connessi al processo del
lavoro di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e
di quelli previsti da accordi internazionali e da leggi relative a
enti o organismi internazionali, sono assoggettati all'obbligo della
registrazione con il pagamento dell'imposta fissa gli atti per i
quali disposizioni di leggi speciali consentono la registrazione
gratuita. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 40 del
decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dall'articolo
3-quinquies del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500.
A decorrere dal 1 ottobre 1978 le aliquote dello 0,75 per cento e
dello 0,25 per cento previste, rispettivamente, dal primo e dal
secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono elevate, la prima,
all'1,50 per cento e, la seconda, allo 0,50 per cento.
L'imposta stabilita alle singole voci dell'articolo 7 della
tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dall'articolo 8 della
legge 23 dicembre 1977, n. 952, nonche' a quelle dell'articolo 1
della tabella allegata a quest'ultima legge e' aumentata di L.
15.000.
Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso
speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreche'
non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta di cui al comma
precedente e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi
sull'imposta indicata nella lettera D) delle disposizioni richiamate
dal citato comma precedente, si applica per i rimorchi ad uso
abitazione per campeggio e simili".
All'articolo 8, primo comma, le parole: "L'aumento si applica anche
all'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno
1973, n. 312", sono sostituite dalle seguenti: "L'aumento non si
applica agli atti di cui alle lettere a), b) e c) del n. 125 della
predetta tariffa".
All'articolo 9, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Le misure della tassa di circolazione sui motocicli con cilindrata
superiore al 125 cc sono aumentate del 30 per cento";
al terzo comma, le parole: "dei nuovi" sono sostituite con la
seguente: "degli";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'importo dell'arrotondamento va imputato a tassa di circolazione;
nel caso in cui il pagamento riguardi esclusivamente l'abbonamento
all'autoradiotelevisione va imputato a tassa di concessione
governativa".
L'articolo 10 e' sostituito con il seguente:
"A partire dal 1 luglio 1978 l'aliquota dell'imposta proporzionale
sui premi delle assicurazioni stabilita dall'articolo 36 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, e' elevata a lire 7 per ogni cento lire del
premio e degli accessori".
All'articolo 11, primo comma, primo capoverso, sono aggiunte, in
fine, le parole: "sempreche' cio' non comporti una abbreviazione del
termine di versamento di cui al primo comma";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel quarto comma dell'articolo 1 e nel quarto comma dell'articolo
2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificati dall'articolo 1 della
legge 17 ottobre 1977, n. 749, le parole: "lire
duecentocinquantamila", sono sostituite con le seguenti: "lire
centomila"".
Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 13-bis. - Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera,
d'appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per
quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si
applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di
cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria".
Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e'
sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni del comma precedente:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei beni
indicati ai numeri 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 26 dell'allegata tabella
B, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in detrazione
soltanto se i beni sono esclusivamente destinati ad essere utilizzati
come strumentali nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa,
dell'arte o della professione o se la loro lavorazione, commercio o
noleggio rientra nella attivita' propria dell'impresa. La detrazione
e' ammessa anche per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di
persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina
profonda o a furgone anche fenestrato, rientranti nel numero 16 della
detta tabella;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli
altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi o
imbarcazioni da diporto, nonche' alle prestazioni di servizi di cui
al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa
in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa;
c) per gli enti di cui al terzo comma dell'articolo 4, la
detrazione dell'imposta con le limitazioni di cui alle lettere
precedenti e' ammessa soltanto se l'attivita' commerciale o agricola,
nel cui esercizio sono acquistati o importati i beni ed i servizi, e'
gestita con contabilita' separata"".
"Art. 13-ter. - Il numero 16 della tabella B allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"n. 16 - autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26,
lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc, esclusi
quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motori diesel fino a 2500
cc; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a
350 cc".
Il primo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n.
46, come modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n.
249, e' sostituito dal seguente:
"Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di
cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a
2000 cc compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata
superiore a 2000 cc e quelli con motore diesel fino a 2500 cc
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura
del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture
e degli autoveicoli di cui al n. 16 della tabella B allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
e' stabilita nella misura del 35 per cento "".
Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - I limiti di cui al primo e secondo comma
dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di carattere
legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti,
emanato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924), e successive
modificazioni, sono rispettivamente elevati per la circolazione e il
deposito di profumerie alcoliche condizionate a norma del regio
decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile
1933, n. 353, a 50 litri e a 5.000 litri.
I limiti fissati con l'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n.
415, per la circolazione e il deposito dell'alcool denaturato sono
rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri".
All'articolo 15, primo comma, n. 1, ultimo periodo, la parola:
"debito", e' sostituita con la seguente: "credito".
All'articolo 17, secondo comma, le parole: "30 ottobre 1977", sono
sostituite con le seguenti: "30 giugno 1977".
L'articolo 18 e' sostituito col seguente:
"Agli effetti dell'imposta sul reddito delle, persone fisiche, i
redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di
Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso
comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di
cambio, stabilito per il periodo d'imposta 1978 in lire 280 per ogni
franco svizzero.
Per i periodi d'imposta successivi al 1978 il tasso di cambio e'
determinato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle finanze, entro il 31 marzo moltiplicando il tasso di cambio
indicato nel comma precedente per il rapporto fra l'indice dei prezzi
al consumo in Italia nell'anno precedente e lo stesso indice in
Svizzera, assumendo come base gli indici del 1977 e arrotondando il
prodotto alle dieci lire inferiori.
Per i redditi di cui al primo comma il debito di imposta e' assolto
in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando
all'importo in lire italiane dovuto per l'imposta, il tasso di cambio
di cui ai precedenti commi; dai soggetti che producono anche redditi
in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta e' assolto in lire.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio
1978 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle
dichiarazioni dei redditi da presentare dall'anno 1979.
L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione
d'Italia puo' essere richiesta soltanto da coloro che hanno
effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI -
PANDOLFI - MORLINO -
BONIFACIO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO