Legge Ordinaria n. 391 del 24/07/1978 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1978 n. 211)
Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare relativo alla domanda di amministrazione controllata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  187  del testo delle disposizioni sulla "Disciplina del
fallimento,    del    concordato   preventivo,   dell'amministrazione
controllata  e  della  liquidazione coatta amministrativa", approvato
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  187 - Domanda di ammissione alla procedura. - L'imprenditore
che  si  trova  in  temporanea  difficolta'  di  adempiere le proprie
obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3
del  primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilita'
di  risanare l'impresa, puo' chiedere al tribunale il controllo della
gestione  della  sua  impresa  e dell'amministrazione dei suoi beni a
tutela  degli  interessi dei creditori per un periodo non superiore a
due anni.
  La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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