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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 187 del testo delle disposizioni sulla "Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa", approvato
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 187 - Domanda di ammissione alla procedura. - L'imprenditore
che si trova in temporanea difficolta' di adempiere le proprie
obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3
del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilita'
di risanare l'impresa, puo' chiedere al tribunale il controllo della
gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a
tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a
due anni.
La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161".