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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Durata della locazione)
La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per
uso abitazione non puo' essere inferiore a quattro anni. Se le parti
hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una
locazione senza determinazione di tempo la durata si intende
convenuta per quattro anni.
Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di
locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura
transitoria.