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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Amnistia
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena
pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una
pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal
minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in
vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni
settanta;
c) per i reati previsti dall'articolo 57 (reati commessi col
mezzo della stampa periodica) del codice penale, commessi dal
direttore o dal vice-direttore responsabile, quando sia noto l'autore
della pubblicazione;
d) per il reato previsto dall'articolo 334 del codice penale
(sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a
sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a
sequestro sia di speciale tenuita';
e) per i reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e
di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8
settembre 1943 e il 9 maggio 1945.