Legge Ordinaria n. 41 del 27/02/1978 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1978 n. 58)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942,
concernente  provvedimenti  in materia previdenziale, con le seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1,  primo comma, le parole: A tutte le pensioni, sono
sostituite   dalle   seguenti:  Alle  pensioni;  le  parole:  di  cui
all'articolo  10  della  legge 3 giugno 1975, n. 160, sono sostituite
dalle  seguenti:  di  cui  agli  articoli 9 e 10 della legge 3 giugno
1975,  n. 160 e le parole: in esecuzione dell'articolo 10 della legge
3  giugno 1975, n. 160, sono sostituite dalle seguenti: in esecuzione
degli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

  dopo il primo comma e' inserito il seguente:

  L'importo della perequazione automatica di cui all'articolo 9 della
legge  3  giugno  1975,  n. 160, non puo' superare, per i trattamenti
minimi  delle  singole  gestioni  pensionistiche, quello calcolato in
base all'articolo 10 della legge stessa;

  al  quarto comma, le parole: Nulla e' innovato per quanto concerne,
sono sostituite dalle seguenti: Per l'anno 1978 restano fermi.

  All'articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1979, dall'applicazione dell'aumento in
percentuale  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 10 della legge 3
giugno  1975,  n.  160,  non  puo' derivare per le pensioni di cui al
presente  articolo  un  incremento  superiore a quello che si ottiene
applicando   l'aumento  percentuale  stesso  all'importo  determinato
mediante  l'applicazione  della  misura  massima della percentuale di
commisurazione  prevista  dal  secondo  comma  dell'articolo 11 della
legge  30  aprile  1969, n. 153, al limite massimo della retribuzione
che   puo'   essere   presa   in   considerazione   per  le  pensioni
dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma degli articoli 26 e
27 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
  Le  disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle
pensioni  liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti.
  All'articolo 2, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1978  le  norme vigenti per il Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti  in  materia  di  maggiorazioni  per
carichi  familiari  si  applicano a tutti i trattamenti pensionistici
indicati nell'articolo 1, primo comma, del presente decreto-legge.
  Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:

  Art.  2-bis. - Per i periodi di paga scaduti anteriormente a quello
in  corso  alla data del 1 gennaio 1974, l'obbligo del versamento dei
contributi  alla  Cassa  unica per gli assegni familiari e alla Cassa
per  l'integrazione  dei guadagni degli operai dell'industria, per il
personale  la cui retribuzione sia calcolata in relazione alle ore di
lavoro  compiute,  si  considera assolto, in caso di orario di lavoro
settimanale distribuito in numero di giornate inferiore a sei, quando
i  contributi stessi risultino versati, sulla base della retribuzione
di  fatto  giornaliera ed entro il limite del relativo massimale, per
il  numero  delle  giornate effettivamente lavorate, fermi restando i
criteri  di  determinazione  della  retribuzione  imponibile  di  cui
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

  I  miglioramenti  previdenziali di cui agli articoli 6, 7 e 8 della
legge  16  febbraio  1977, n. 37, si applicano anche alle prestazioni
poste  in  pagamento nell'anno 1977 sulla base delle risultanze degli
elenchi nominativi dell'anno precedente.
  I  periodi  di  godimento  del trattamento previsto dall'articolo 7
della  legge  16  febbraio  1977,  n.  37,  sono  riconosciuti  utili
d'ufficio   per   il  conseguimento  del  diritto  alla  pensione  di
invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  e  di  anzianita'  e  per  la
determinazione della misura di queste.
  All'articolo  4,  primo comma, sono soppresse le parole: un massimo
di  e  al  secondo  comma,  dopo  la parola: malattie, e' aggiunta la
parola: e.
  Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente:

  Art.  9-bis.  -  L'assicurazione  di  malattia di cui alla legge 27
novembre  1960,  n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' obbligatoria anche nei confronti degli agenti di assicurazione.
  Per i soggetti di cui al comma precedente che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, risultino gia' iscritti negli elenchi
nominativi  di  cui  all'articolo  6 della legge 27 novembre 1960, n.
1397,  l'iscrizione  stessa  si  considera valida a tutti gli effetti
dalla data in cui e' avvenuta.
  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto, i
soggetti che abbiano iniziato l'attivita' successivamente all'entrata
in  vigore  della  legge  3  giugno 1975, n. 160, possono chiedere la
regolarizzazione  della  posizione  contributiva  per l'assicurazione
invalidita', vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, per i periodi per
i  quali  non  sia intervenuta la prescrizione di cui all'articolo 11
della legge medesima.
  La  regolarizzazione e' effettuata, con onere a totale carico degli
interessati,  mediante  il versamento dei contributi maggiorati degli
interessi compensativi al tasso legale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 febbraio 1978

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - ANSELMI -
                                                 MORLINO - PANDOLFI -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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