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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942,
concernente provvedimenti in materia previdenziale, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, le parole: A tutte le pensioni, sono
sostituite dalle seguenti: Alle pensioni; le parole: di cui
all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono sostituite
dalle seguenti: di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno
1975, n. 160 e le parole: in esecuzione dell'articolo 10 della legge
3 giugno 1975, n. 160, sono sostituite dalle seguenti: in esecuzione
degli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160;
dopo il primo comma e' inserito il seguente:
L'importo della perequazione automatica di cui all'articolo 9 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, non puo' superare, per i trattamenti
minimi delle singole gestioni pensionistiche, quello calcolato in
base all'articolo 10 della legge stessa;
al quarto comma, le parole: Nulla e' innovato per quanto concerne,
sono sostituite dalle seguenti: Per l'anno 1978 restano fermi.
All'articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
A decorrere dal 1 gennaio 1979, dall'applicazione dell'aumento in
percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3
giugno 1975, n. 160, non puo' derivare per le pensioni di cui al
presente articolo un incremento superiore a quello che si ottiene
applicando l'aumento percentuale stesso all'importo determinato
mediante l'applicazione della misura massima della percentuale di
commisurazione prevista dal secondo comma dell'articolo 11 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, al limite massimo della retribuzione
che puo' essere presa in considerazione per le pensioni
dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma degli articoli 26 e
27 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle
pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti.
All'articolo 2, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
A decorrere dal 1 gennaio 1978 le norme vigenti per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in materia di maggiorazioni per
carichi familiari si applicano a tutti i trattamenti pensionistici
indicati nell'articolo 1, primo comma, del presente decreto-legge.
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Per i periodi di paga scaduti anteriormente a quello
in corso alla data del 1 gennaio 1974, l'obbligo del versamento dei
contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari e alla Cassa
per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, per il
personale la cui retribuzione sia calcolata in relazione alle ore di
lavoro compiute, si considera assolto, in caso di orario di lavoro
settimanale distribuito in numero di giornate inferiore a sei, quando
i contributi stessi risultino versati, sulla base della retribuzione
di fatto giornaliera ed entro il limite del relativo massimale, per
il numero delle giornate effettivamente lavorate, fermi restando i
criteri di determinazione della retribuzione imponibile di cui
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
I miglioramenti previdenziali di cui agli articoli 6, 7 e 8 della
legge 16 febbraio 1977, n. 37, si applicano anche alle prestazioni
poste in pagamento nell'anno 1977 sulla base delle risultanze degli
elenchi nominativi dell'anno precedente.
I periodi di godimento del trattamento previsto dall'articolo 7
della legge 16 febbraio 1977, n. 37, sono riconosciuti utili
d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di
invalidita', vecchiaia e superstiti e di anzianita' e per la
determinazione della misura di queste.
All'articolo 4, primo comma, sono soppresse le parole: un massimo
di e al secondo comma, dopo la parola: malattie, e' aggiunta la
parola: e.
Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente:
Art. 9-bis. - L'assicurazione di malattia di cui alla legge 27
novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' obbligatoria anche nei confronti degli agenti di assicurazione.
Per i soggetti di cui al comma precedente che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, risultino gia' iscritti negli elenchi
nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n.
1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti
dalla data in cui e' avvenuta.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i
soggetti che abbiano iniziato l'attivita' successivamente all'entrata
in vigore della legge 3 giugno 1975, n. 160, possono chiedere la
regolarizzazione della posizione contributiva per l'assicurazione
invalidita', vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, per i periodi per
i quali non sia intervenuta la prescrizione di cui all'articolo 11
della legge medesima.
La regolarizzazione e' effettuata, con onere a totale carico degli
interessati, mediante il versamento dei contributi maggiorati degli
interessi compensativi al tasso legale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1978
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI -
MORLINO - PANDOLFI -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO