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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale modificato
dalla legge 31 ottobre 1966, n. 953, e' sostituito dal seguente:
"Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate. - A cura
degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi,
gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in
generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo
hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al
piu' vicino deposito generi di monopolio o alla piu' vicina dogana.
Quando in prossimita' del luogo dove e' stato accertato il reato
non vi e' un deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra
indicati sono portati al piu' vicino magazzino di vendita di generi
di monopolio.
Se vi e' pericolo di deperimento o la custodia e' difficile o
dispendiosa, il deposito o la dogana puo' procedere, previa
autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla
vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate,
eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi
preordinati alla lavorazione del tabacco.
In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura
del deposito ovvero della dogana, alla piu' vicina manifattura dei
tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti
all'Amministrazione dei monopoli, previo accreditamento del prezzo a
favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel
regolamento.
E' data facolta' all'Amministrazione dei monopoli di alienare a
trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i
generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.
Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi
mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli
aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla
osta potra' essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro
sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.
Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi
l'Amministrazione dei monopoli, ove venga pronunciata confisca, fino
al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e
successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora
si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente
al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice
competente. Detti privilegi si estinguono per effetto del
trasferimento e la loro cancellazione e' ordinata giudizialmente.
Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme
del codice di procedura penale.
I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al
contrabbando debbono essere ridotti in modo da non piu' prestarsi
alla frode.
In ogni caso l'Amministrazione dei monopoli non e' responsabile
delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma
delle disposizioni precedenti, ne' dei casi di forza maggiore".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI -
BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO