Legge Ordinaria n. 415 del 21/07/1978 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1978 n. 219)
Sostituzione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale modificato
dalla legge 31 ottobre 1966, n. 953, e' sostituito dal seguente:
  "Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate. - A cura
degli  ufficiali  o  degli agenti della polizia tributaria, i generi,
gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in
generale  le  cose  che  sono  il prodotto del reato o che con questo
hanno  in  qualsiasi  modo  relazione sono portati per la custodia al
piu' vicino deposito generi di monopolio o alla piu' vicina dogana.
  Quando  in  prossimita'  del luogo dove e' stato accertato il reato
non  vi  e'  un  deposito  o  un ufficio di dogana, gli oggetti sopra
indicati  sono  portati al piu' vicino magazzino di vendita di generi
di monopolio.
  Se  vi  e'  pericolo  di  deperimento  o la custodia e' difficile o
dispendiosa,   il   deposito  o  la  dogana  puo'  procedere,  previa
autorizzazione  del  giudice  competente  a conoscere del reato, alla
vendita  in  via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate,
eccettuati  i  surrogati  del  tabacco  e gli utensili e i meccanismi
preordinati alla lavorazione del tabacco.
  In  ogni  caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura
del  deposito  ovvero  della dogana, alla piu' vicina manifattura dei
tabacchi.  Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti
all'Amministrazione  dei monopoli, previo accreditamento del prezzo a
favore  degli  aventi  diritto  secondo  le  norme  da  stabilire nel
regolamento.
  E'  data  facolta'  all'Amministrazione  dei monopoli di alienare a
trattativa  privata,  per  il  consumo  fuori della linea doganale, i
generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.
  Anche  i  mezzi  di  trasporto  saranno venduti dai predetti organi
mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli
aventi  diritto  previo  nulla  osta del giudice competente. Il nulla
osta  potra'  essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro
sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.
  Tra  gli  aventi  diritto  di cui al precedente comma sono compresi
l'Amministrazione  dei monopoli, ove venga pronunciata confisca, fino
al  reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e
successivamente  i  creditori privilegiati estranei al reato, qualora
si  tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente
al  sequestro,  fino  all'ammontare del credito accertato dal giudice
competente.   Detti   privilegi   si   estinguono   per  effetto  del
trasferimento e la loro cancellazione e' ordinata giudizialmente.
  Per  la  restituzione  delle cose sequestrate si applicano le norme
del codice di procedura penale.
  I  mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al
contrabbando  debbono  essere  ridotti  in modo da non piu' prestarsi
alla frode.
  In  ogni  caso  l'Amministrazione  dei monopoli non e' responsabile
delle  avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma
delle disposizioni precedenti, ne' dei casi di forza maggiore".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 luglio 1978

                               PERTINI

                                               ANDREOTTI - MALFATTI -
                                                            BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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