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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'aumento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
solidi urbani previsto dai commi terzo e quarto dell'articolo 14 del
decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non puo' superare
il 100 per cento, nel 1978, e un ulteriore 100 per cento, nel 1979,
delle tariffe in vigore nel 1977, Tuttavia - per il 1978 - rimarranno
operanti le determinazioni di tariffa che - per tutti o per alcuni
tipi di utenza - eccedono - per tale anno - il limite del 100 per
cento rispetto a quella in vigore per il 1977, se gia' deliberata nel
termine fissato all'articolo 273 del testo unico delle leggi sulla
finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, e successive modificazioni.