Legge Ordinaria n. 417 del 26/07/1978 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1978 n. 219)
Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 dicembre 1977 le indennita' di trasferta dovute
ai  magistrati,  agli  avvocati  e  ai  procuratori dello Stato, agli
appartenenti  alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente,
ai  professori  universitari  ed  ai  dirigenti  statali comandati in
missione fuori della ordinaria sede di servizio in localita' distanti
almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

    1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella A
       allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 . . . . L. 27.200
    2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa
       tabella A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.700
    3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della
       stessa tabella A e 1) della successiva tabella D . . L. 19.100
    4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5)
       della stessa tabella D . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000
    5) rimanente personale militare . . . . . . . . . . . . L. 10.000

  Per  sede  di  servizio si intende il centro abitato o la localita'
isolata  in  cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il
dipendente presta abitualmente servizio.
  Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa
dopo  i  primi  240  giorni  di  missione continuativa nella medesima
localita'.
  L'aumento  dell'indennita'  di  trasferta previsto dall'articolo 7,
primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  30  ottobre  1976,  n.  730, resta
assorbito  dalle  nuove  misure  di  cui  al primo comma del presente
articolo.
  L'indennita'  spetta  soltanto  per i giorni strettamente necessari
allo  svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel
quale  siano  stati  inviati  in  missione i soggetti di cui al primo
comma.
  A   decorrere   dal   1   gennaio  dell'anno  successivo  a  quello
dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennita'
di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del
Ministro  del  tesoro  in  relazione  agli  indici  rilevati  per  la
maggiorazione   dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui  agli
articoli  1  e  2  della  legge  27  maggio 1959, n. 324 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  La  disposizione  di  cui  al  comma precedente si applica anche ai
dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
  L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per
cento delle misure in atto nell'anno precedente.
  Sulle  misure  risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti
va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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