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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La categoria dei maestri ed insegnanti diversi, facente parte del
personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, regolata
dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive
modificazioni, e' soppressa.
La soppressione ha effetto a decorrere dal centottantesimo giorno
dall'entrata in vigore della presente legge.