Legge Ordinaria n. 42 del 27/02/1978 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1978 n. 58)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977,  n.  944,
concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della  legge
19 maggio 1975, n.  169,  sul  riordinamento  dei  servizi  marittimi
postali  e  commerciali  di  carattere  locale,   con   le   seguenti
modificazioni: 
 
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    L'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n.  169,  e'  sostituito
dal seguente: 
    "Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953,  n.
34, 26 marzo 1959, n. 178, e  15  dicembre  1959,  n.  1111,  tra  il
Ministero della marina mercantile  e  le  societa'  "Linee  marittime
dell'Adriatico" e "Navigazione alto Adriatico"  per  l'esercizio  dei
servizi marittimi  sovvenzionati  di  carattere  locali  dei  settori
"E"(medio  Adriatico)  ed  "F"  (alto  Adriatico)  cessano  di  avere
efficacia alla data del 31 dicembre 1978. 
  Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel
periodo 30 giugno 1975-31 dicembre  1978,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17  della  legge
20 dicembre 1974, n. 684. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore  sviluppo
dell'interscambio commerciale con la costa orientale  dell'Adriatico,
il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato  a  corrispondere
previa convenzione alla societa'  per  azioni  "Lloyd  Triestino"  di
navigazione il contributo annuo di avviamento previsto  dall'articolo
4 lettera a) della legge 20  dicembre  1974,  n.  684,  e  successive
modificazioni". 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
 
  Art. 1-bis. - A decorrere dal  1°  gennaio  1979  per  mantenere  e
sviluppare i collegamenti tra Trieste, altri scali del Friuli-Venezia
Giulia e la costa istriana,  nonche'  i  collegamenti  tra  la  costa
occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico,  il
Ministro per la marina  mercantile  e'  autorizzato  a  corrispondere
sovvenzioni  rispettivamente  alla   societa'   per   azioni   "Lloyd
Triestino" di navigazione ed alla societa' per azioni "Adriatica"  di
navigazione con le modalita' previste dagli  articoli  8  e  9  della
legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni. 
  Le  societa'  per  azioni  di  navigazione  "Lloyd  Triestino"   ed
"Adriatica" sono tenute ad assumere il personale  navigante,  che  ne
faccia richiesta, ancora iscritto nei ruoli organici alla data del 10
novembre 1977  ed  in  servizio  alla  data  del  31  dicembre  1978,
dipendente   rispettivamente   dalle   societa'   "Navigazione   alto
Adriatico" e "Linee marittime dell'Adriatico". 
  Il personale navigante iscritto presso le capitanerie di porto  nei
turni particolari delle societa' cessanti sara'  iscritto  nei  turni
particolari delle societa' subentranti. 
  Le  societa'  per  azioni  di  navigazione  "Lloyd  Triestino"   ed
"Adriatica" sono tenute ad assumere il personale amministrativo,  che
ne faccia richiesta, iscritto nei ruoli organici o  assunto  a  tempo
indeterminato, effettivamente impiegato per la gestione delle  linee,
previo accertamento del  Ministero  della  marina  mercantile,  dalle
societa' cessanti al 1 novembre 1977 ed in servizio alla data del  31
dicembre 1978. 
  Al  personale  navigante  ed  amministrativo  cosi'  assunto   anno
riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio raggiunta
al 31 dicembre 1978, nonche' il grado e la qualifica raggiunti  al  1
novembre  1977;  ulteriori  progressioni  di  grado  e  di  qualifica
raggiunti dopo il 1 novembre 1977 saranno  riconosciute  soltanto  se
derivanti da vacanze effettivamente  verificatesi  dopo  la  predetta
data. 
  Le  societa'  per  azioni  di  navigazione  "Lloyd  Triestino"   ed
"Adriatica" sono tenute ad acquisire il tipo ed il numero delle  navi
che il Ministero della marina  mercantile  reputa  necessari  per  il
mantenimento delle linee di cui sopra. 
  Il prezzo di acquisto o il canone di  noleggio  del  naviglio  sono
determinati sulla base della valutazione di  mercato,  tenendo  conto
anche degli ammortamenti gia' effettuati. 
  La sottoscrizione definitiva dei relativi contratti da parte  delle
societa' di navigazione "Lloyd Triestino" e "Adriatica" e' sottoposta
a preventiva autorizzazione da  parte  del  Ministro  per  la  marina
mercantile che sara' data in riferimento alla idoneita' specifica del
naviglio ed alla congruita' del prezzo, sentito il parere tecnico del
Consiglio superiore della marina mercantile. 
  Art. 1-ter. - Il primo comma dell'articolo 2 della legge 19  maggio
1975, n. 169, e' sostituito dal seguente: 
  "Il Ministro per la marina mercantile e'  autorizzato  a  concedere
sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo
1, con le modalita' previste dal primo comma  dell'articolo  9  della
legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 febbraio 1978 
 
                                LEONE 
 
                                                ANDREOTTI - LATTANZIO 
                                                STAMMATI - BISAGLIA - 
                                                              COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
 

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