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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944,
concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della legge
19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi
postali e commerciali di carattere locale, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
L'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e' sostituito
dal seguente:
"Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n.
34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il
Ministero della marina mercantile e le societa' "Linee marittime
dell'Adriatico" e "Navigazione alto Adriatico" per l'esercizio dei
servizi marittimi sovvenzionati di carattere locali dei settori
"E"(medio Adriatico) ed "F" (alto Adriatico) cessano di avere
efficacia alla data del 31 dicembre 1978.
Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel
periodo 30 giugno 1975-31 dicembre 1978, si applicano, in quanto
compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge
20 dicembre 1974, n. 684.
A decorrere dal 1 gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo
dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico,
il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere
previa convenzione alla societa' per azioni "Lloyd Triestino" di
navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'articolo
4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive
modificazioni".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
Art. 1-bis. - A decorrere dal 1° gennaio 1979 per mantenere e
sviluppare i collegamenti tra Trieste, altri scali del Friuli-Venezia
Giulia e la costa istriana, nonche' i collegamenti tra la costa
occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico, il
Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere
sovvenzioni rispettivamente alla societa' per azioni "Lloyd
Triestino" di navigazione ed alla societa' per azioni "Adriatica" di
navigazione con le modalita' previste dagli articoli 8 e 9 della
legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni.
Le societa' per azioni di navigazione "Lloyd Triestino" ed
"Adriatica" sono tenute ad assumere il personale navigante, che ne
faccia richiesta, ancora iscritto nei ruoli organici alla data del 10
novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978,
dipendente rispettivamente dalle societa' "Navigazione alto
Adriatico" e "Linee marittime dell'Adriatico".
Il personale navigante iscritto presso le capitanerie di porto nei
turni particolari delle societa' cessanti sara' iscritto nei turni
particolari delle societa' subentranti.
Le societa' per azioni di navigazione "Lloyd Triestino" ed
"Adriatica" sono tenute ad assumere il personale amministrativo, che
ne faccia richiesta, iscritto nei ruoli organici o assunto a tempo
indeterminato, effettivamente impiegato per la gestione delle linee,
previo accertamento del Ministero della marina mercantile, dalle
societa' cessanti al 1 novembre 1977 ed in servizio alla data del 31
dicembre 1978.
Al personale navigante ed amministrativo cosi' assunto anno
riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio raggiunta
al 31 dicembre 1978, nonche' il grado e la qualifica raggiunti al 1
novembre 1977; ulteriori progressioni di grado e di qualifica
raggiunti dopo il 1 novembre 1977 saranno riconosciute soltanto se
derivanti da vacanze effettivamente verificatesi dopo la predetta
data.
Le societa' per azioni di navigazione "Lloyd Triestino" ed
"Adriatica" sono tenute ad acquisire il tipo ed il numero delle navi
che il Ministero della marina mercantile reputa necessari per il
mantenimento delle linee di cui sopra.
Il prezzo di acquisto o il canone di noleggio del naviglio sono
determinati sulla base della valutazione di mercato, tenendo conto
anche degli ammortamenti gia' effettuati.
La sottoscrizione definitiva dei relativi contratti da parte delle
societa' di navigazione "Lloyd Triestino" e "Adriatica" e' sottoposta
a preventiva autorizzazione da parte del Ministro per la marina
mercantile che sara' data in riferimento alla idoneita' specifica del
naviglio ed alla congruita' del prezzo, sentito il parere tecnico del
Consiglio superiore della marina mercantile.
Art. 1-ter. - Il primo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio
1975, n. 169, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere
sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo
1, con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 9 della
legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1978
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO
STAMMATI - BISAGLIA -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO