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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo, terzo e
quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono prorogate al 30
giugno 1978.
Pertanto per il periodo 1 luglio 1977-30 giugno 1978 rimangono
ferme le misure delle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta ai sensi dell'articolo 1,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 6 giugno 1975, n. 172.
Per la concessione della integrazione unitaria di cui alla lettera
f) dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172,
l'importo complessivo della spesa e' stabilito in lire 500 milioni.
Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dello
stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle
riviste di elevato valore culturale, l'importo complessivo della
spesa e' stabilito in lire 1.000 milioni.
Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma
dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle
agenzie di stampa, l'importo complessivo della spesa e' stabilito in
lire 2.000 milioni.
La commissione tecnica per l'editoria di cui all'articolo 7 della
legge 6 giugno 1975, n. 172, e' incaricata di esaminare le questioni
inerenti all'applicazione del presente articolo e di accertare la
sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le
riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la
concessione dei benefici previsti dal presente articolo nonche' i
dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani.