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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1978, n. 350,
concernente proroga della durata in carica delle commissioni
regionali e provinciali per l'artigianato, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni
provinciali e regionali per l'artigianato, gia' prorogato sino al 30
ottobre 1978 dal decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito
nella legge 8 agosto 1977, n. 525, e' ulteriormente prorogato sino
alla entrata in vigore della legge-quadro sull'artigianato, e
comunque non oltre il 30 giugno 1979.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
>Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO