Legge Ordinaria n. 43 del 27/02/1978 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1978 n. 58)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977,  n;  946,
concernente provvedimenti urgenti  per  la  finanza  locale,  con  le
seguenti modificazioni: 
    L'articolo 1 e' sostituito con il seguente: 
 
    Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per  l'anno
1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31  marzo  1978.  In
allegato dovra' essere prodotto un documento, a firma del  segretario
comunale o  provinciale  e  vistato  dal  sindaco  o  dal  presidente
l'amministrazione provinciale, certificativo, per  l'esercizio  1977,
delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio  e  delle
spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per  ciascun
capitolo. 
  E' fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro  aziende  di
trasporto di  ricorrere  a  qualsiasi  forma  di  indebitamento,  con
esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti  dei  tre
dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti,  per  i
comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata  e,
per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui  per
spese di investimento. Sono parimenti esclusi i  prefinanziamenti  di
mutui concessi per investimenti fino alla  concorrenza  di  un  terzo
dell'importo dei mutui  medesimi.  I  prefinanziamenti  predetti  non
possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. 
Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre  dodicesimi  si  fa
riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato  per  il  ripiano
del disavanzo economico dell'esercizio 1977,  al  netto  dell'importo
corrispondente alle annualita' di ammortamento dei  mutui  assunte  a
carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed
iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio. 
  Il divieto di cui al comma precedente non si applica  ai  mutui  da
contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto
del Ministro per l'interno per l'esercizio  1977,  alla  quota  delle
perdite di gestione delle aziende  di  trasporto  sino  all'esercizio
1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e  5  del  decreto-legge  17
gennaio 1977, n. 2, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  17
marzo 1977, n. 62, nonche' ai mutui  a  copertura  dei  disavanzi  di
gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre
1977. 
  Nessun mutuo puo' essere contratto se l'importo degli interessi  di
ciascuna rata di esso, sommato a  quello  dei  mutui  precedentemente
contratti, al netto dei  contributi  statali  e  regionali  in  conto
interessi, supera il 25 per cento delle  entrate  degli  enti  locali
relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno  in
cui viene deliberata l'assunzione  del  mutuo.  Tale  limite  non  si
applica ai mutui destinati ad  investimenti  ed  assunti  da  aziende
municipalizzate, provincializzate o  consortili,  aventi  bilanci  in
pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate. 
  Il  limite  di  cui  al  precedente  comma  non  si  applica   alle
deliberazioni  di  data  anteriore  al  31  dicembre  1977,  relative
all'assunzione di prestiti gia'  accordati  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti o da altri istituti di credito. 
  Gli enti che hanno gia' approvato il  bilancio  di  previsione  per
l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme  contenute
nel presente decreto. 
  Nel bilancio di cui al primo comma sara'  compresa  la  perdita  di
gestione  delle  aziende  speciali   di   trasporto   accertata   per
l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora  accertata,  di
quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. 
Sono altresi' compresi i  contributi  con  i  quali  i  comuni  e  le
province concorrono nelle spese  delle  aziende  e  dei  consorzi  di
trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti  in
forma diversa, quando tale concorso  sia  dovuto  in  forza  di  atti
regolarmente  deliberati  entro  il  31  gennaio  1978   e   divenuti
esecutivi. 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
 
  I  comuni  e  le  province  che  non  avessero  ancora   provveduto
all'approvazione dei rendiconti consuntivi,  ai  sensi  dell'articolo
9-ter del decreto-legge  17  gennaio  1977,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17  marzo  1977,  n.  62,  sono  tenuti  a
presentare  gli  stessi  entro  il  termine  del  31   luglio   1978,
limitatamente agli esercizi 1976 e 1977. Ove entro tale  termine  non
si sia provveduto, la sezione del comitato  di  controllo  nomina  il
commissario ad acta che vi provvede entro il termine di 90 giorni. 
  L'approvazione del  conto  consuntivo  dell'esercizio  1976  -  che
avverra' con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo  dei
comitati regionali di controllo -  comporta,  anche  in  deroga  alle
disposizioni  vigenti,  l'approvazione  a  sanatoria,  a  tutti   gli
effetti, dei rendiconti pregressi non approvati. 
  Il bilancio di previsione per  l'esercizio  1979  non  puo'  essere
approvato  se  non   previa   approvazione   del   conto   consuntivo
dell'esercizio 1977. 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
 
  A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei  mutui  a
pareggio dei disavanzi  economici  dei  bilanci  degli  enti  locali,
autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, o nei  limiti  di
cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  17  gennaio  1977,  n.   2,
convertito, con modificazioni, nella legge  17  marzo  1977,  n.  62,
nonche' quelle relative ai mutui di cui  agli  articoli  1  e  4  del
predetto decreto-legge, sono assunte  a  carico  del  bilancio  dello
Stato. 
  In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui  assunti
o da assumere per la  copertura  delle  perdite  di  esercizio  delle
aziende speciali di trasporto  relativamente  agli  esercizi  1977  e
precedenti, per la parte  non  compresa  nei  mutui  a  pareggio  dei
bilanci economici. 
  Le ritenute relative alle annualita' di cui al precedente comma, da
applicare sui trasferimenti previsti dal successivo articolo 10, sono
praticate a far tempo dal versamento previsto per il mese di luglio. 
  La dipendenza ed applicazione delle norme  del  presente  articolo,
nei bilanci degli enti locali del 1978 e degli  anni  successivi  non
dovra'  piu'  essere  iscritto  l'ammontare  relativo  alle  rate  di
ammortamento dei mutui di cui al primo e secondo comma. 
  Gli istituti di credito mutuanti  dovranno  notificare  alla  Cassa
depositi e prestiti l'ammontare delle annualita' dovute dai comuni  e
dalle province per i mutui di cui al primo e secondo comma in  essere
al 1 gennaio 1978. 
  La Cassa depositi e prestiti paghera' le rate stesse per conto  del
Ministero del tesoro che  provvedera'  al  rimborso.  Ai  mandati  di
pagamento emessi dalla Cassa depositi e prestiti sono applicabili  le
disposizioni di cui all'articolo 37  del  testo-unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343. 
  All'articolo 4, al secondo comma, le parole: nei limiti del 40  per
cento dei cespiti medesimi, sono  sostituite  con  le  seguenti:  nei
limiti del 50 per  cento  dei  cespiti  medesimi  per  gli  enti  del
Mezzogiorno e del 40 per cento negli altri casi e sono  soppresse  le
parole: e delle disponibilita' di credito per investimenti  riservati
agli enti locali dal CIPE, integrato dal Ministro per l'interno,  con
delibera da adottare entro il 31 marzo 1978. 
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
 
  Il complesso delle spese correnti per  l'anno  finanziario  1978  -
escluse quelle per il personale, per interessi passivi sui mutui, per
il ripiano delle perdite  di  esercizio  delle  aziende  speciali  di
trasporto, per i contributi di cui all'ultimo  comma  del  precedente
articolo 1,  nonche'  quelle  coperte  da  corrispondente  titolo  di
entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di
destinazione, e per i costi delle funzioni trasferite in applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616  -
non potra' subire incrementi superiori al 7 per cento  dell'ammontare
previsto per il 1977 quale risulta, per gli enti che vi siano tenuti,
dal bilancio di previsione rideterminato  ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 12 novembre 1971, n.  952,  e  per  gli  altri  enti  dal
documento previsto dal primo comma del precedente articolo 1. 
  Le spese per il personale,  sopra  considerate,  si  riferiscono  a
quelle a carico, per legge, degli enti locali, anche se il  personale
stesso risulti dipendente  da  enti,  consorzi  ed  aziende,  purche'
pubblici, comunque costituiti. 
  Ove dal documento di cui al primo comma dell'articolo  1  risultino
spese eccedenti quelle previste dal bilancio rideterminato  ai  sensi
della citata legge 12  novembre  1971,  n.  952,  e  sulle  quali  e'
consentita la maggiorazione del 7 per cento, i comuni e  le  province
potranno  predisporre  i  bilanci  di  previsione  1978  includendovi
l'importo di dette maggiori spese aumentato del 4 per cento. 
  I limiti di cui al  primo  e  secondo  comma  sono  rispettivamente
elevati al 10 ed al 7 per cento  per  i  comuni  e  le  province  del
Mezzogiorno. 
  Gli enti locali che, dopo  l'applicazione  del  limite  massimo  di
incremento di spesa, di cui al primo e terzo comma, presentassero  il
bilancio  con  un'eccedenza  di  entrate,  possono  utilizzare   tale
eccedenza per investimenti o per ulteriori spese  correnti.  Qualora,
in  sede  consuntiva,  le   entrate   risultassero   inferiori   alle
previsioni, l'ente locale dovra' imputare  l'eccedenza  di  spesa  al
bilancio dell'anno successivo. 
  Ai fini della determinazione del costo del  personale  deve  essere
assunto come riferimento per la nuova spesa l'importo risultante  per
tale titolo dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1. 
  Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il  1978
redatte in difformita' ai commi precedenti sono da dichiarare  nulle,
per violazione di legge, da parte dei competenti organi di controllo. 
  All'articolo  6,  i  commi  terzo,  quarto,  quinto  e  sesto  sono
sostituiti dai seguenti: 
 
  Le province, i comuni capoluogo di provincia e quelli  superiori  a
cinquantamila abitanti contestualmente al bilancio 1978 accertano  il
numero dei posti che sono vacanti nei confronti del limite di cui  al
primo comma o che si renderanno vacanti a  seguito  di  pensionamento
entro il 31 dicembre 1978 nei servizi  comunali  e  nelle  aziende  e
nelle province e loro aziende. 
  Con  riferimento  a  tale  accertamento  i  comuni  e  le  province
deliberano  il   piano   di   utilizzazione   di   tale   complessiva
disponibilita' di posti provvedendo,  ove  questo  sia  richiesto  da
esigenze  derivati  dalla  ristrutturazione  dei  servizi   o   dalla
istituzione di  nuovi,  a  modificare  le  qualifiche  dei  posti  da
ricoprire. La modifica delle qualifiche  costituisce  modifica  delle
relative piante organiche. 
  I comuni la cui popolazione e'  compresa  tra  i  trentamila  ed  i
cinquantamila abitanti, e i consorzi tra i comuni, o fra i  comuni  e
le province, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo  9-bis
del  decreto-legge  17  gennaio   1977,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, possono assumere, in
eccedenza al  limite  di  cui  al  primo  comma,  il  solo  personale
specializzato che e' strettamente necessario alla gestione  di  nuovi
servizi pubblici e sociali istituiti o  da  istituire  a  seguito  di
opere gia' realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, entro  il
limite di un quarto  dei  posti  vacanti  nel  vigente  organico.  La
delibera per tali assunzioni, ove necessario; comporta modifica della
pianta organica. 
  I comuni compresi tra i 5 mila ed i 30 mila abitanti, e  sempre  in
dipendenza di provvedimenti che riguardino la  istituzione  di  nuovi
servizi a seguito di opere gia' realizzate  o  che  si  realizzeranno
entro  il  1978,  possono  provvedere,  previa  la   ristrutturazione
prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, alla
copertura di  un  terzo  dei  posti  vacanti  nel  vigente  organico,
provvedendo, ove necessario, a modificare le qualifiche dei posti  da
ricoprire. La modifica delle qualifiche  costituisce  modifica  della
relativa pianta organica. 
  I  limiti  di  cui  al  quinto   e   sesto   comma   sono   elevati
rispettivamente del 10 e 20 per cento per i comuni del Mezzogiorno. 
  Per i comuni fino a cinquemila abitanti e' consentita la  copertura
totale dei posti previsti nella vigente pianta organica con  facolta'
di modificare le qualifiche dei  posti  vacanti.  La  modifica  delle
qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica. 
  I comuni sino a 10.000 abitanti che non  presentino  vacanze  nella
pianta organica, possono assumere,  previa  modifica  della  suddetta
pianta, un numero di dipendenti, sempreche' si  tratti  di  personale
specializzato e destinato a nuovi servizi, sino ad un massimo del  10
per cento del personale in servizio al 31 dicembre 1976. 
  I comuni e le province istituiti dal 1 gennaio 1974,  i  cui  ruoli
organici al 31 dicembre 1977 presentino vacanze, possono procedere ad
assunzioni di personale nell'anno 1978 nel limite del  50  per  cento
delle vacanze stesse. 
  L'eventuale personale non di ruolo in servizio presso le province e
i comuni di  cui  ai  commi  precedenti  si  computa  ai  fini  della
copertura del numero dei posti vacanti nella pianta organica. 
  Le  spese  per  il  personale  derivanti  dalla  applicazione   dei
precedenti commi verranno portate in aumento del costo considerato Ma
quinto comma dell'articolo 5 e ove non  trovino  copertura  totale  o
parziale  nelle  entrate  dell'ente  locale,   saranno   coperte,   a
consuntivo, con le modalita' dell'articolo  11,  entro  il  31  marzo
1979. 
  Il numero dei posti da ricoprire a norma dei  precedenti  commi  e'
riservato, fino al 30 per cento,  ai  giovani  iscritti  nelle  liste
speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285. Tale percentuale e'
elevata al 50 per cento per gli enti  locali  del  Mezzogiorno.  Alla
copertura dei posti si provvede comunque secondo le modalita'  ed  in
base ai titoli previsti dai regolamenti del personale. 
  Nel limite di cui al primo comma non e'  compreso  il  personale  o
comandato dalla regione o la  cui  spesa  e'  coperta  da  contributi
statali o regionali concessi a seguito  della  attribuzione  o  delle
deleghe di funzioni amministrative. 
  Fino all'entrata in vigore della riforma della  finanza  locale  la
commissione centrale della finanza locale esercita  le  sue  funzioni
soltanto in ordine  alle  deliberazioni  concernenti  il  trattamento
economico generale del personale e le modifiche  dei  ruoli  organici
dello stesso diverse da quelle previste  nei  precedenti  commi,  dei
comuni e delle province, e nella composizione della sezione  organici
di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica  19
agosto 1954, n. 968. 
  Nell'anno 1978 i comuni, le province e i  loro  consorzi  che  alla
data del 31 gennaio 1978 abbiano deliberato di assumere  la  gestione
diretta di  servizi  gia'  in  concessione,  o  comunque  gestiti  da
societa' per azioni a prevalente partecipazione degli enti locali,  e
provvedono  alla  gestione  diretta  dei  servizi  predetti,   devono
limitare il numero del  personale  da  assumere  a  quello  esistente
presso le aziende o  societa',  che  precedentemente  e  il  servizio
regolarmente in servizio alla data del 31 gennaio 1978. 
  Il trattamento giuridico ed economico  del  personale  dei  comuni,
delle province e dei loro consorzi viene determinato  in  conformita'
ai principi, ai criteri ed  ai  livelli  retributivi,  risultanti  da
accordi nazionali a scadenza triennale. 
  I livelli retributivi non potranno, in ogni caso,  superare  quelli
contenuti negli accordi suddetti. 
  L'accordo nazionale viene  stipulato  tra  una  rappresentanza  del
Governo, dell'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI)  e
dell'Unione delle  province  di  Italia  (UPI)  e  le  organizzazioni
sindacali,  maggiormente  rappresentative  su  scala  nazionale,  dei
lavoratori  dipendenti.  L'accordo  e'  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri  da  adottare   entro   60   giorni   dalla   sottoscrizione
dell'accordo stesso. 
  E' ferma l'efficacia delle deliberazioni che sono  state  adottate,
per adeguare gli accordi nazionali alle esigenze locali, se  eseguite
entro il 31 dicembre 1977 ancorche' non integralmente approvate dalla
commissione centrale finanza locale. 
  L'efficacia delle deliberazioni adottate nel medesimo termine,  per
le parti non approvate dalla commissione centrale  finanza  locale  e
non eseguite, avra' luogo a far tempo dal 1 gennaio 1978. 
  In sede di definizione del prossimo accordo, tenuto  conto  che  in
sede  di  applicazione  dei  precedenti  accordi  nazionali  si  sono
verificate  disparita'  di  trattamento  economico   del   personale,
dovranno essere previsti i modi, le forme e i tempi per riportare  le
retribuzioni ai livelli che saranno stabiliti nell'accordo stesso. 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  Art. 6-bis. - Le limitazioni di cui al precedente articolo 6 non si
applicano nei confronti delle amministrazioni provinciali di Udine  e
Pordenone e dei comuni di cui agli articoli 1 e 20 del  decreto-legge
13 maggio 1976, n. 227,  ed  all'articolo  11  del  decreto-legge  18
settembre   1976,   n.   648,    convertiti,    con    modificazioni,
rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge  30
ottobre 1976, n. 730. 
  All'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le parole: oltre alle  spese
gia' sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento, e
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
 
  Le regioni sono tenute ad  iscrivere  nei  rispettivi  bilanci  per
l'anno 1978 stanziamenti, per  lo  svolgimento  delle  funzioni  gia'
esercitate  dalle  regioni  e  attribuite  ai  comuni,  nella  misura
corrispondente agli importi previsti nei  bilanci  relativi  all'anno
1977, incrementati della  stessa  percentuale  prevista  dalle  leggi
vigenti per l'incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281. 
  Con legge regionale viene disposta la erogazione  ai  comuni  delle
somme  corrispondenti  alle  funzioni  trasferite  dalle  regioni  ai
comuni. 
  All'articolo 8, al primo comma, dopo le parole: la spesa  corrente,
sono aggiunte le seguenti: compresi gli ammortamenti; 
  al terzo comma, le parole: corrispondenti percorsi, sono sostituite
dalle seguenti: percorsi equivalenti. 
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
 
  Per l'anno 1978 le intendenze di finanza corrisponderanno ai comuni
e alle province somme di importo pari a quelle corrisposte per l'anno
1977 in applicazione del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 638,  nei  limiti  degli  stanziamenti  a  tal  fine
iscritti nello stato di previsione del Ministero  delle  finanze  per
l'anno finanziario 1977, integrati ai  sensi  dell'articolo  1  della
legge  8  agosto  1977,  n.  547.  L'importo  cosi'   risultante   e'
ulteriormente aumentato del 20  per  cento  e,  per  i  comuni  e  le
province del Mezzogiorno, del 25 per cento. 
  I pagamenti di cui  al  comma  precedente  saranno  disposti  dalle
intendenze di finanza, in via anticipata, in quote bimestrali, pari a
due dodicesimi dell'importo annualmente spettante a ciascun  ente,  e
dovranno essere effettuati entro i  primi  venti  giorni  di  ciascun
bimestre. 
  La data del 31 dicembre 1977 prevista dall'articolo 14 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  638,  per  la
corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi
ad enti con riferimento a  tributi  soppressi,  e'  prorogata  al  31
dicembre 1978. 
  Sono sospese  le  procedure  di  compensazione  amministrativa  per
eventuali debiti di comuni e province, relativi  all'esercizio  1977,
nei confronti dello Stato. 
  Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1978. 
  L'articolo 10 e' sostituito con il seguente: 
 
  Per l'anno 1978 entro i primi venti giorni di  ogni  bimestre  agli
enti locali autorizzati dal Ministero dell'interno ad assumere  mutui
ad integrazione del disavanzo economico del  bilancio  di  previsione
per l'anno 1977, sono erogate somme corrispondenti ai due  dodicesimi
dei mutui stessi, maggiorati di due dodicesimi dei mutui concessi per
la copertura del disavanzo delle aziende di trasporto,  non  compreso
nel  bilancio  rideterminato  del   1977,   al   netto   dell'importo
corrispondente alle annualita' di ammortamento dei mutui  a  pareggio
dei disavanzi economici assunti a carico del bilancio dello Stato  ed
iscritte  nei  bilanci  degli  enti  locali  per  il  1977,   nonche'
dell'aumento del 20 o del 25 per cento delle entrate  sostitutive  di
cui  al  primo  comma  del  precedente  articolo  9.  La   detrazione
riguardante l'aumento delle entrate sostitutive potra'  essere  fatta
in occasione delle erogazioni  a  conguaglio  di  cui  al  successivo
articolo 11. 
  Sino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale  alle
erogazioni  previste  dal  precedente  comma  provvede  il  Ministero
dell'interno e a tale fine gli enti locali  dovranno  trasmettere  al
suddetto Ministero, entro 15  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, un prospetto riepilogativo
delle  somme  dovute  agli  istituti  mutuanti  diversi  dalla  Cassa
depositi e prestiti a titolo di rate di ammortamento dovute nell'anno
1978 per mutui assunti per il pareggio dei  disavanzi  economici  dei
bilanci. 
  L'obbligo di cui al comma precedente  non  riguarda  gli  enti  che
avessero gia' trasmesso detto prospetto al Ministero del tesoro. 
  Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  Art.  10-bis.  -  Per  l'anno  1978,  il   Ministero   dell'interno
provvedera' ad erogare, entro i primi venti giorni di ogni  bimestre,
in favore dei comuni che hanno pareggiato il bilancio dell'anno  1977
con i contributi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre
1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n.  730,  somme
corrispondenti ai due dodicesimi dell'ammontare di contributi stessi. 
Gli enti predetti sono considerati non deficitari  agli  effetti  del
presente decreto. 
  A favore delle comunita' montane comprendenti i comuni di cui  agli
articoli 1 e  20  del  decreto-legge  13  maggio  1976,  n.  227,  ed
all'articolo  11  del  decreto-legge  18  settembre  1976,  n.   648,
convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio
1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre  1976,  n.  730,  nonche'  del
consorzio dei comuni denominato Comunita' collinari  del  Friuli,  la
regione Friuli-Venezia  Giulia  e'  autorizzata  per  l'anno  1978  a
concedere contributi - a valere sull'autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 1 della  legge  8  agosto  1977,  n.  546  -  fino  alla
concorrenza dell'importo erogato alle stesse comunita' nell'anno 1977
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. 
  L'articolo 11 e' sostituito con il seguente: 
 
  Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai  sensi
di legge, e' assicurato per l'anno 1978, da  trasferimenti  a  carico
del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del  Ministero
dell'interno. 
  L'importo di tali erogazioni e' determinato sulla base di  apposita
certificazione - firmata dal legale rappresentante  dell'ente  e  dal
segretario - da cui risultino i dati relativi alle spese previste dal
primo e dal secondo comma dell'articolo 5 e all'importo relativo alle
quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei  mutui.  Le
modalita' relative alle predette certificazioni saranno indicate  con
decreto del Ministro per no, di concerto col Ministro per il  tesoro,
da emanarsi sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani
(ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro  il  31  marzo
1978. 
  Il versamento di tali importi agli enti locali avra' luogo  in  tre
rate entro il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre 1978. 
  Dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente: 
  Art.  11-bis.  -  I  mandati  di  pagamento  emessi  ai  sensi  dei
precedenti articoli 10 e  11  sono  estinti  esclusivamente  mediante
accreditamento in conto corrente postale  intestato  a  ciascun  ente
locale. 
  Sull'importo dei pagamenti medesimi  lo  Stato  non  puo'  disporre
trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni  e  delle
province se non per rettifica di errori inerenti alle  erogazioni  di
cui ai citati articoli 10 e 11. 
  All'articolo 12, al primo comma, dopo la  parola:  approvato,  sono
aggiunte le seguenti: o nei limiti delle maggiori  spese  necessarie,
ove si tratti di spese tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non
suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi. 
  All'articolo 13, dopo le parole:  enti  locali,  sono  aggiunte  le
seguenti: se debitori. 
  L'articolo 14 e' sostituito con il seguente: 
    Per  l'anno  1978  e'  istituita  un'addizionale  ai  tributi  di
competenza dei comuni e delle province nelle seguenti percentuali: 
      1) imposta sulla pubblicita': 50 per cento; 
      2) diritti sulle pubbliche affissioni: 80 per cento; 
      3) imposta sui cani: 100 per cento; 
      4)  tassa  per  l'occupazione  permanente  di  spazi  ed   aree
pubbliche: 100 per cento; 
      5)  tassa  per  l'occupazione  temporanea  di  spazi  ed   aree
pubbliche: 100 per cento. 
    Le addizionali di cui sopra  sono  devolute  ai  comuni  ed  alle
province e da questi riscosse con le stesse  modalita'  dei  relativi
tributi. 
  I comuni entro il 31 marzo  devono,  in  deroga  alle  disposizioni
vigenti, deliberare per l'anno 1978  l'aumento  della  tassa  per  la
raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in  misura
tale che il gettito del  tributo  sia  pari  al  costo  del  relativo
servizio. L'aumento non puo' in ogni caso superare il 100  per  cento
degli importi previsti nelle tariffe gia' deliberate. 
  Ove  dalla  applicazione  dell'aumento  massimo  di  cui  al  comma
precedente non si raggiunga nel 1978 un gettito  pari  al  costo  del
servizio, l'ulteriore aumento per perequare le entrate al  costo  del
servizio deve essere applicato a fare tempo dal 1  gennaio  1979  nei
limiti massimi di un ulteriore  cento  per  cento  delle  tariffe  in
vigore nel 1977. 
  Le addizionali di cui ai numeri 1), 2) e  5)  del  primo  comma  si
applicano con decorrenza dal 1 aprile 1978; 
  le addizionali di cui ai numeri 3) e 4)  del  primo  comma  nonche'
l'aumento di cui al terzo comma si applicano  con  decorrenza  dal  1
gennaio 1978. 
  Entro il 31 marzo  1978  i  comuni  procedono  alla  revisione  dei
proventi  e  dei  diritti  relativi  alle  entrate   extra-tributarie
propriamente comunali riscosse a tariffa, quando  l'ultima  revisione
della tariffa  stessa  sia  entrata  in  applicazione  prima  del  31
dicembre 1974. 
  L'aumento non potra' essere inferiore al 20 e superiore al 100  per
cento  avuto  riguardo  alla  data   alla   quale   risale   l'ultimo
aggiornamento. Le nuove tariffe hanno decorrenza dal 1  aprile  1978.
Per le tariffe relative ad entrate  soggette  alle  disposizioni  sui
prezzi  amministrati,  l'obbligo  sopra  stabilito   e'   subordinato
all'espletamento  delle  relative   procedure   per   la   preventiva
autorizzazione. 
  Sulle maggiori entrate derivanti dalla  applicazione  del  presente
articolo, non riscosse direttamente dai comuni e dalle  province,  e'
applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura
fissa del 4 per cento in deroga alle  condizioni  del  contratto  sia
esso ad aggio o a canone fisso. 
  L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
 
  Sino al 31 dicembre 1978 o,  se  precedente,  sino  all'entrata  in
vigore  della  riforma  della  municipalizzazione,  e'   sospesa   la
costituzione di aziende speciali municipalizzate, provincializzate  e
consortili per provvedere a servizi attualmente gestiti  in  economia
sotto qualsiasi forma, o all'attivazione di nuovi servizi. 
  Sono ammesse deroghe alle disposizioni  del  precedente  comma  per
consentire la prosecuzione del servizio in occasione  della  scadenza
di concessione a privati, o di scioglimento di  consorzi  o  societa'
esistenti, nonche' per attuare accorpamenti, fusioni ed  unificazioni
di aziende esistenti, da realizzare sotto  forma  di  consorzi  o  di
societa' pubbliche. 
  Le  deroghe  innanzi  previste  sono  consentite  sempre   che   la
costituzione delle nuove aziende, sotto qualsiasi  forma  realizzate,
non produca lievitazione degli oneri a carico degli  enti  locali  ed
accresca l'efficienza del servizio. 
  Hanno  comunque  efficacia,  per   il   periodo   transitorio,   le
deliberazioni assunte dai consigli comunali e provinciali entro il 31
dicembre 1977. 
  L'articolo 16 e' soppresso. 
  All'articolo 18 le parole: rispettivamente del  40  e  del  20  per
cento, sono sostituite con le seguenti: dei  35  per  cento;  e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
 
  Per  le  camere  di  commercio  della  Sicilia  e  della   Calabria
l'ammontare attribuito nel  1977  va  ricalcolato,  ai  soli  effetti
dell'applicazione del precedente primo comma, commisurandolo, se piu'
favorevole, con le entrate riscosse nel  1973  in  deroga  al  quarto
comma dell'articolo 35 del  decreto-legge  22  gennaio  1973,  n.  2,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36. 
  A partire dal 31 gennaio 1978 e sino al 31 dicembre 1978 le  camere
di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere
ad assunzioni di personale ove le  medesime  portino  il  numero  dei
dipendenti al di  sopra  del  numero  del  personale  in  servizio  a
qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976. 
  Per l'anno 1978 le  aziende  di  soggiorno  potranno  assumere  per
mansioni stagionali un numero di lavoratori non  superiore  a  quello
del 1977. 
  Per l'anno 1978  le  camere  di  commercio  potranno  assumere  per
mansioni stagionali un numero di lavoratori non  superiore  a  quello
del 1976. 
  Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti: 
  Art. 19-bis. - Sino all'emanazione di nuove norme che  regolino  la
partecipazione delle  regioni  all'imposta  locale  sui  redditi  per
l'anno 1978 sono  attribuite  dall'amministrazione  finanziaria  alle
regioni a statuto ordinario ed alle aziende  autonome  di  soggiorno,
cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-77 somme sostitutive di
importo pari alla quota di loro spettanza calcolata sulla base  delle
iscrizioni a ruolo effettuate nell'anno 1977  con  una  maggiorazione
del 10 per cento. 
  Per l'attribuzione di  dette  somme  sono  osservate  le  procedure
stabilite dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 638, e successive modificazioni. 
  Alla regione siciliana e' direttamente attribuito dalle sezioni  di
tesoreria provinciale dello Stato un  ammontare  pari  al  13,60  per
cento del gettito  dei  versamenti  all'imposta  locale  sui  redditi
effettuati nell'ambito della regione stessa. 
  Art.  19-ter.  -  Per  eventuali  necessita'  di   cassa   connesse
all'attivita' creditizia della Cassa depositi e prestiti  e  gestioni
annesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 245, 246  e
247  del  capo  secondo  del  regolamento   approvato   con   decreto
luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per la esecuzione  del  testo
unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse. 
  All'articolo 20, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le  parole:
Per tali certificati di credito e' data facolta' di  applicare  anche
le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22  dicembre  1977,
n. 951. 
 

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