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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n; 946,
concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, con le
seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito con il seguente:
Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno
1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In
allegato dovra' essere prodotto un documento, a firma del segretario
comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente
l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977,
delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle
spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun
capitolo.
E' fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di
trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con
esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i
comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e,
per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per
spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di
mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo
dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non
possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.
Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa
riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano
del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo
corrispondente alle annualita' di ammortamento dei mutui assunte a
carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed
iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.
Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da
contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto
del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle
perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio
1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17
gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17
marzo 1977, n. 62, nonche' ai mutui a copertura dei disavanzi di
gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre
1977.
Nessun mutuo puo' essere contratto se l'importo degli interessi di
ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto
interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali
relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in
cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si
applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende
municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in
pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.
Il limite di cui al precedente comma non si applica alle
deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative
all'assunzione di prestiti gia' accordati dalla Cassa depositi e
prestiti o da altri istituti di credito.
Gli enti che hanno gia' approvato il bilancio di previsione per
l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute
nel presente decreto.
Nel bilancio di cui al primo comma sara' compresa la perdita di
gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per
l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di
quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976.
Sono altresi' compresi i contributi con i quali i comuni e le
province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di
trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in
forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti
regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti
esecutivi.
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
I comuni e le province che non avessero ancora provveduto
all'approvazione dei rendiconti consuntivi, ai sensi dell'articolo
9-ter del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, sono tenuti a
presentare gli stessi entro il termine del 31 luglio 1978,
limitatamente agli esercizi 1976 e 1977. Ove entro tale termine non
si sia provveduto, la sezione del comitato di controllo nomina il
commissario ad acta che vi provvede entro il termine di 90 giorni.
L'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1976 - che
avverra' con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo dei
comitati regionali di controllo - comporta, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli
effetti, dei rendiconti pregressi non approvati.
Il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 non puo' essere
approvato se non previa approvazione del conto consuntivo
dell'esercizio 1977.
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui a
pareggio dei disavanzi economici dei bilanci degli enti locali,
autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, o nei limiti di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62,
nonche' quelle relative ai mutui di cui agli articoli 1 e 4 del
predetto decreto-legge, sono assunte a carico del bilancio dello
Stato.
In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui assunti
o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle
aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e
precedenti, per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei
bilanci economici.
Le ritenute relative alle annualita' di cui al precedente comma, da
applicare sui trasferimenti previsti dal successivo articolo 10, sono
praticate a far tempo dal versamento previsto per il mese di luglio.
La dipendenza ed applicazione delle norme del presente articolo,
nei bilanci degli enti locali del 1978 e degli anni successivi non
dovra' piu' essere iscritto l'ammontare relativo alle rate di
ammortamento dei mutui di cui al primo e secondo comma.
Gli istituti di credito mutuanti dovranno notificare alla Cassa
depositi e prestiti l'ammontare delle annualita' dovute dai comuni e
dalle province per i mutui di cui al primo e secondo comma in essere
al 1 gennaio 1978.
La Cassa depositi e prestiti paghera' le rate stesse per conto del
Ministero del tesoro che provvedera' al rimborso. Ai mandati di
pagamento emessi dalla Cassa depositi e prestiti sono applicabili le
disposizioni di cui all'articolo 37 del testo-unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.
All'articolo 4, al secondo comma, le parole: nei limiti del 40 per
cento dei cespiti medesimi, sono sostituite con le seguenti: nei
limiti del 50 per cento dei cespiti medesimi per gli enti del
Mezzogiorno e del 40 per cento negli altri casi e sono soppresse le
parole: e delle disponibilita' di credito per investimenti riservati
agli enti locali dal CIPE, integrato dal Ministro per l'interno, con
delibera da adottare entro il 31 marzo 1978.
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1978 -
escluse quelle per il personale, per interessi passivi sui mutui, per
il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali di
trasporto, per i contributi di cui all'ultimo comma del precedente
articolo 1, nonche' quelle coperte da corrispondente titolo di
entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di
destinazione, e per i costi delle funzioni trasferite in applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 -
non potra' subire incrementi superiori al 7 per cento dell'ammontare
previsto per il 1977 quale risulta, per gli enti che vi siano tenuti,
dal bilancio di previsione rideterminato ai sensi dell'articolo 2
della legge 12 novembre 1971, n. 952, e per gli altri enti dal
documento previsto dal primo comma del precedente articolo 1.
Le spese per il personale, sopra considerate, si riferiscono a
quelle a carico, per legge, degli enti locali, anche se il personale
stesso risulti dipendente da enti, consorzi ed aziende, purche'
pubblici, comunque costituiti.
Ove dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1 risultino
spese eccedenti quelle previste dal bilancio rideterminato ai sensi
della citata legge 12 novembre 1971, n. 952, e sulle quali e'
consentita la maggiorazione del 7 per cento, i comuni e le province
potranno predisporre i bilanci di previsione 1978 includendovi
l'importo di dette maggiori spese aumentato del 4 per cento.
I limiti di cui al primo e secondo comma sono rispettivamente
elevati al 10 ed al 7 per cento per i comuni e le province del
Mezzogiorno.
Gli enti locali che, dopo l'applicazione del limite massimo di
incremento di spesa, di cui al primo e terzo comma, presentassero il
bilancio con un'eccedenza di entrate, possono utilizzare tale
eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti. Qualora,
in sede consuntiva, le entrate risultassero inferiori alle
previsioni, l'ente locale dovra' imputare l'eccedenza di spesa al
bilancio dell'anno successivo.
Ai fini della determinazione del costo del personale deve essere
assunto come riferimento per la nuova spesa l'importo risultante per
tale titolo dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1.
Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1978
redatte in difformita' ai commi precedenti sono da dichiarare nulle,
per violazione di legge, da parte dei competenti organi di controllo.
All'articolo 6, i commi terzo, quarto, quinto e sesto sono
sostituiti dai seguenti:
Le province, i comuni capoluogo di provincia e quelli superiori a
cinquantamila abitanti contestualmente al bilancio 1978 accertano il
numero dei posti che sono vacanti nei confronti del limite di cui al
primo comma o che si renderanno vacanti a seguito di pensionamento
entro il 31 dicembre 1978 nei servizi comunali e nelle aziende e
nelle province e loro aziende.
Con riferimento a tale accertamento i comuni e le province
deliberano il piano di utilizzazione di tale complessiva
disponibilita' di posti provvedendo, ove questo sia richiesto da
esigenze derivati dalla ristrutturazione dei servizi o dalla
istituzione di nuovi, a modificare le qualifiche dei posti da
ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica delle
relative piante organiche.
I comuni la cui popolazione e' compresa tra i trentamila ed i
cinquantamila abitanti, e i consorzi tra i comuni, o fra i comuni e
le province, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo 9-bis
del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, possono assumere, in
eccedenza al limite di cui al primo comma, il solo personale
specializzato che e' strettamente necessario alla gestione di nuovi
servizi pubblici e sociali istituiti o da istituire a seguito di
opere gia' realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, entro il
limite di un quarto dei posti vacanti nel vigente organico. La
delibera per tali assunzioni, ove necessario; comporta modifica della
pianta organica.
I comuni compresi tra i 5 mila ed i 30 mila abitanti, e sempre in
dipendenza di provvedimenti che riguardino la istituzione di nuovi
servizi a seguito di opere gia' realizzate o che si realizzeranno
entro il 1978, possono provvedere, previa la ristrutturazione
prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, alla
copertura di un terzo dei posti vacanti nel vigente organico,
provvedendo, ove necessario, a modificare le qualifiche dei posti da
ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della
relativa pianta organica.
I limiti di cui al quinto e sesto comma sono elevati
rispettivamente del 10 e 20 per cento per i comuni del Mezzogiorno.
Per i comuni fino a cinquemila abitanti e' consentita la copertura
totale dei posti previsti nella vigente pianta organica con facolta'
di modificare le qualifiche dei posti vacanti. La modifica delle
qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.
I comuni sino a 10.000 abitanti che non presentino vacanze nella
pianta organica, possono assumere, previa modifica della suddetta
pianta, un numero di dipendenti, sempreche' si tratti di personale
specializzato e destinato a nuovi servizi, sino ad un massimo del 10
per cento del personale in servizio al 31 dicembre 1976.
I comuni e le province istituiti dal 1 gennaio 1974, i cui ruoli
organici al 31 dicembre 1977 presentino vacanze, possono procedere ad
assunzioni di personale nell'anno 1978 nel limite del 50 per cento
delle vacanze stesse.
L'eventuale personale non di ruolo in servizio presso le province e
i comuni di cui ai commi precedenti si computa ai fini della
copertura del numero dei posti vacanti nella pianta organica.
Le spese per il personale derivanti dalla applicazione dei
precedenti commi verranno portate in aumento del costo considerato Ma
quinto comma dell'articolo 5 e ove non trovino copertura totale o
parziale nelle entrate dell'ente locale, saranno coperte, a
consuntivo, con le modalita' dell'articolo 11, entro il 31 marzo
1979.
Il numero dei posti da ricoprire a norma dei precedenti commi e'
riservato, fino al 30 per cento, ai giovani iscritti nelle liste
speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285. Tale percentuale e'
elevata al 50 per cento per gli enti locali del Mezzogiorno. Alla
copertura dei posti si provvede comunque secondo le modalita' ed in
base ai titoli previsti dai regolamenti del personale.
Nel limite di cui al primo comma non e' compreso il personale o
comandato dalla regione o la cui spesa e' coperta da contributi
statali o regionali concessi a seguito della attribuzione o delle
deleghe di funzioni amministrative.
Fino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale la
commissione centrale della finanza locale esercita le sue funzioni
soltanto in ordine alle deliberazioni concernenti il trattamento
economico generale del personale e le modifiche dei ruoli organici
dello stesso diverse da quelle previste nei precedenti commi, dei
comuni e delle province, e nella composizione della sezione organici
di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19
agosto 1954, n. 968.
Nell'anno 1978 i comuni, le province e i loro consorzi che alla
data del 31 gennaio 1978 abbiano deliberato di assumere la gestione
diretta di servizi gia' in concessione, o comunque gestiti da
societa' per azioni a prevalente partecipazione degli enti locali, e
provvedono alla gestione diretta dei servizi predetti, devono
limitare il numero del personale da assumere a quello esistente
presso le aziende o societa', che precedentemente e il servizio
regolarmente in servizio alla data del 31 gennaio 1978.
Il trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni,
delle province e dei loro consorzi viene determinato in conformita'
ai principi, ai criteri ed ai livelli retributivi, risultanti da
accordi nazionali a scadenza triennale.
I livelli retributivi non potranno, in ogni caso, superare quelli
contenuti negli accordi suddetti.
L'accordo nazionale viene stipulato tra una rappresentanza del
Governo, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
dell'Unione delle province di Italia (UPI) e le organizzazioni
sindacali, maggiormente rappresentative su scala nazionale, dei
lavoratori dipendenti. L'accordo e' approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri da adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione
dell'accordo stesso.
E' ferma l'efficacia delle deliberazioni che sono state adottate,
per adeguare gli accordi nazionali alle esigenze locali, se eseguite
entro il 31 dicembre 1977 ancorche' non integralmente approvate dalla
commissione centrale finanza locale.
L'efficacia delle deliberazioni adottate nel medesimo termine, per
le parti non approvate dalla commissione centrale finanza locale e
non eseguite, avra' luogo a far tempo dal 1 gennaio 1978.
In sede di definizione del prossimo accordo, tenuto conto che in
sede di applicazione dei precedenti accordi nazionali si sono
verificate disparita' di trattamento economico del personale,
dovranno essere previsti i modi, le forme e i tempi per riportare le
retribuzioni ai livelli che saranno stabiliti nell'accordo stesso.
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
Art. 6-bis. - Le limitazioni di cui al precedente articolo 6 non si
applicano nei confronti delle amministrazioni provinciali di Udine e
Pordenone e dei comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge
13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18
settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni,
rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30
ottobre 1976, n. 730.
All'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le parole: oltre alle spese
gia' sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento, e
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Le regioni sono tenute ad iscrivere nei rispettivi bilanci per
l'anno 1978 stanziamenti, per lo svolgimento delle funzioni gia'
esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni, nella misura
corrispondente agli importi previsti nei bilanci relativi all'anno
1977, incrementati della stessa percentuale prevista dalle leggi
vigenti per l'incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
Con legge regionale viene disposta la erogazione ai comuni delle
somme corrispondenti alle funzioni trasferite dalle regioni ai
comuni.
All'articolo 8, al primo comma, dopo le parole: la spesa corrente,
sono aggiunte le seguenti: compresi gli ammortamenti;
al terzo comma, le parole: corrispondenti percorsi, sono sostituite
dalle seguenti: percorsi equivalenti.
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
Per l'anno 1978 le intendenze di finanza corrisponderanno ai comuni
e alle province somme di importo pari a quelle corrisposte per l'anno
1977 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 638, nei limiti degli stanziamenti a tal fine
iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze per
l'anno finanziario 1977, integrati ai sensi dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1977, n. 547. L'importo cosi' risultante e'
ulteriormente aumentato del 20 per cento e, per i comuni e le
province del Mezzogiorno, del 25 per cento.
I pagamenti di cui al comma precedente saranno disposti dalle
intendenze di finanza, in via anticipata, in quote bimestrali, pari a
due dodicesimi dell'importo annualmente spettante a ciascun ente, e
dovranno essere effettuati entro i primi venti giorni di ciascun
bimestre.
La data del 31 dicembre 1977 prevista dall'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la
corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi
ad enti con riferimento a tributi soppressi, e' prorogata al 31
dicembre 1978.
Sono sospese le procedure di compensazione amministrativa per
eventuali debiti di comuni e province, relativi all'esercizio 1977,
nei confronti dello Stato.
Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1978.
L'articolo 10 e' sostituito con il seguente:
Per l'anno 1978 entro i primi venti giorni di ogni bimestre agli
enti locali autorizzati dal Ministero dell'interno ad assumere mutui
ad integrazione del disavanzo economico del bilancio di previsione
per l'anno 1977, sono erogate somme corrispondenti ai due dodicesimi
dei mutui stessi, maggiorati di due dodicesimi dei mutui concessi per
la copertura del disavanzo delle aziende di trasporto, non compreso
nel bilancio rideterminato del 1977, al netto dell'importo
corrispondente alle annualita' di ammortamento dei mutui a pareggio
dei disavanzi economici assunti a carico del bilancio dello Stato ed
iscritte nei bilanci degli enti locali per il 1977, nonche'
dell'aumento del 20 o del 25 per cento delle entrate sostitutive di
cui al primo comma del precedente articolo 9. La detrazione
riguardante l'aumento delle entrate sostitutive potra' essere fatta
in occasione delle erogazioni a conguaglio di cui al successivo
articolo 11.
Sino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale alle
erogazioni previste dal precedente comma provvede il Ministero
dell'interno e a tale fine gli enti locali dovranno trasmettere al
suddetto Ministero, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, un prospetto riepilogativo
delle somme dovute agli istituti mutuanti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti a titolo di rate di ammortamento dovute nell'anno
1978 per mutui assunti per il pareggio dei disavanzi economici dei
bilanci.
L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda gli enti che
avessero gia' trasmesso detto prospetto al Ministero del tesoro.
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
Art. 10-bis. - Per l'anno 1978, il Ministero dell'interno
provvedera' ad erogare, entro i primi venti giorni di ogni bimestre,
in favore dei comuni che hanno pareggiato il bilancio dell'anno 1977
con i contributi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre
1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, somme
corrispondenti ai due dodicesimi dell'ammontare di contributi stessi.
Gli enti predetti sono considerati non deficitari agli effetti del
presente decreto.
A favore delle comunita' montane comprendenti i comuni di cui agli
articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed
all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,
convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio
1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonche' del
consorzio dei comuni denominato Comunita' collinari del Friuli, la
regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata per l'anno 1978 a
concedere contributi - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 - fino alla
concorrenza dell'importo erogato alle stesse comunita' nell'anno 1977
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
L'articolo 11 e' sostituito con il seguente:
Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi
di legge, e' assicurato per l'anno 1978, da trasferimenti a carico
del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero
dell'interno.
L'importo di tali erogazioni e' determinato sulla base di apposita
certificazione - firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal
segretario - da cui risultino i dati relativi alle spese previste dal
primo e dal secondo comma dell'articolo 5 e all'importo relativo alle
quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui. Le
modalita' relative alle predette certificazioni saranno indicate con
decreto del Ministro per no, di concerto col Ministro per il tesoro,
da emanarsi sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro il 31 marzo
1978.
Il versamento di tali importi agli enti locali avra' luogo in tre
rate entro il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre 1978.
Dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:
Art. 11-bis. - I mandati di pagamento emessi ai sensi dei
precedenti articoli 10 e 11 sono estinti esclusivamente mediante
accreditamento in conto corrente postale intestato a ciascun ente
locale.
Sull'importo dei pagamenti medesimi lo Stato non puo' disporre
trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle
province se non per rettifica di errori inerenti alle erogazioni di
cui ai citati articoli 10 e 11.
All'articolo 12, al primo comma, dopo la parola: approvato, sono
aggiunte le seguenti: o nei limiti delle maggiori spese necessarie,
ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi.
All'articolo 13, dopo le parole: enti locali, sono aggiunte le
seguenti: se debitori.
L'articolo 14 e' sostituito con il seguente:
Per l'anno 1978 e' istituita un'addizionale ai tributi di
competenza dei comuni e delle province nelle seguenti percentuali:
1) imposta sulla pubblicita': 50 per cento;
2) diritti sulle pubbliche affissioni: 80 per cento;
3) imposta sui cani: 100 per cento;
4) tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree
pubbliche: 100 per cento;
5) tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche: 100 per cento.
Le addizionali di cui sopra sono devolute ai comuni ed alle
province e da questi riscosse con le stesse modalita' dei relativi
tributi.
I comuni entro il 31 marzo devono, in deroga alle disposizioni
vigenti, deliberare per l'anno 1978 l'aumento della tassa per la
raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura
tale che il gettito del tributo sia pari al costo del relativo
servizio. L'aumento non puo' in ogni caso superare il 100 per cento
degli importi previsti nelle tariffe gia' deliberate.
Ove dalla applicazione dell'aumento massimo di cui al comma
precedente non si raggiunga nel 1978 un gettito pari al costo del
servizio, l'ulteriore aumento per perequare le entrate al costo del
servizio deve essere applicato a fare tempo dal 1 gennaio 1979 nei
limiti massimi di un ulteriore cento per cento delle tariffe in
vigore nel 1977.
Le addizionali di cui ai numeri 1), 2) e 5) del primo comma si
applicano con decorrenza dal 1 aprile 1978;
le addizionali di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma nonche'
l'aumento di cui al terzo comma si applicano con decorrenza dal 1
gennaio 1978.
Entro il 31 marzo 1978 i comuni procedono alla revisione dei
proventi e dei diritti relativi alle entrate extra-tributarie
propriamente comunali riscosse a tariffa, quando l'ultima revisione
della tariffa stessa sia entrata in applicazione prima del 31
dicembre 1974.
L'aumento non potra' essere inferiore al 20 e superiore al 100 per
cento avuto riguardo alla data alla quale risale l'ultimo
aggiornamento. Le nuove tariffe hanno decorrenza dal 1 aprile 1978.
Per le tariffe relative ad entrate soggette alle disposizioni sui
prezzi amministrati, l'obbligo sopra stabilito e' subordinato
all'espletamento delle relative procedure per la preventiva
autorizzazione.
Sulle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente
articolo, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, e'
applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura
fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto sia
esso ad aggio o a canone fisso.
L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
Sino al 31 dicembre 1978 o, se precedente, sino all'entrata in
vigore della riforma della municipalizzazione, e' sospesa la
costituzione di aziende speciali municipalizzate, provincializzate e
consortili per provvedere a servizi attualmente gestiti in economia
sotto qualsiasi forma, o all'attivazione di nuovi servizi.
Sono ammesse deroghe alle disposizioni del precedente comma per
consentire la prosecuzione del servizio in occasione della scadenza
di concessione a privati, o di scioglimento di consorzi o societa'
esistenti, nonche' per attuare accorpamenti, fusioni ed unificazioni
di aziende esistenti, da realizzare sotto forma di consorzi o di
societa' pubbliche.
Le deroghe innanzi previste sono consentite sempre che la
costituzione delle nuove aziende, sotto qualsiasi forma realizzate,
non produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali ed
accresca l'efficienza del servizio.
Hanno comunque efficacia, per il periodo transitorio, le
deliberazioni assunte dai consigli comunali e provinciali entro il 31
dicembre 1977.
L'articolo 16 e' soppresso.
All'articolo 18 le parole: rispettivamente del 40 e del 20 per
cento, sono sostituite con le seguenti: dei 35 per cento; e sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Per le camere di commercio della Sicilia e della Calabria
l'ammontare attribuito nel 1977 va ricalcolato, ai soli effetti
dell'applicazione del precedente primo comma, commisurandolo, se piu'
favorevole, con le entrate riscosse nel 1973 in deroga al quarto
comma dell'articolo 35 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36.
A partire dal 31 gennaio 1978 e sino al 31 dicembre 1978 le camere
di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere
ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei
dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio a
qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.
Per l'anno 1978 le aziende di soggiorno potranno assumere per
mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello
del 1977.
Per l'anno 1978 le camere di commercio potranno assumere per
mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello
del 1976.
Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:
Art. 19-bis. - Sino all'emanazione di nuove norme che regolino la
partecipazione delle regioni all'imposta locale sui redditi per
l'anno 1978 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria alle
regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno,
cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-77 somme sostitutive di
importo pari alla quota di loro spettanza calcolata sulla base delle
iscrizioni a ruolo effettuate nell'anno 1977 con una maggiorazione
del 10 per cento.
Per l'attribuzione di dette somme sono osservate le procedure
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 638, e successive modificazioni.
Alla regione siciliana e' direttamente attribuito dalle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per
cento del gettito dei versamenti all'imposta locale sui redditi
effettuati nell'ambito della regione stessa.
Art. 19-ter. - Per eventuali necessita' di cassa connesse
all'attivita' creditizia della Cassa depositi e prestiti e gestioni
annesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 245, 246 e
247 del capo secondo del regolamento approvato con decreto
luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per la esecuzione del testo
unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.
All'articolo 20, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
Per tali certificati di credito e' data facolta' di applicare anche
le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1977,
n. 951.