Legge Ordinaria n. 44 del 27/02/1978 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1978 n. 58)
Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947,
concernente  interventi  a  favore  di  imprese  in  difficolta', per
consentire  la  continuazione della loro attivita' produttiva, con le
seguenti modificazioni:
    All'articolo  1,  il primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:

    Il  Tesoro  dello  Stato  puo'  concedere,  per  un  importo  non
superiore  a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore
di   imprese   private,  escluse  quelle  controllate  dagli  enti  a
partecipazione statale o dalla GEPI societa' per azioni, operanti nei
settori  della  siderurgia,  delle  fonderie  di ghisa di 2ª fusione,
della chimica di base, delle fibre chimiche, delle industrie tessili,
delle   industrie  del  vestiario  e  dell'abbigliamento,  le  quali,
direttamente  o  tramite  societa'  controllate,  o  appartenenti  al
medesimo  gruppo,  vantino  crediti, anche non ancora scaduti purche'
maturino  entro il 31 dicembre 1978, nei confronti di amministrazioni
ed enti pubblici.
  Entro il 28 febbraio 1978, il CIPI, con proprie delibere, indica le
imprese  e  gli  importi  dei  finanziamenti  sui  quali  puo' essere
concessa  la  garanzia  dello  Stato  e  stabilisce i controlli sulla
destinazione dei finanziamenti.
  Sono ammesse a tale garanzia le imprese operanti nei settori di cui
al   primo  comma,  che  non  abbiano  corrisposto  integralmente  ai
lavoratori  dipendenti le retribuzioni maturate nell'ultimo trimestre
del  1977  o  che,  entro  il  25  gennaio  1978,  abbiano  avuto  la
necessita',  per  motivi  finanziari,  di interrompere i pagamenti ad
imprese  appaltatrici  impegnate  in  lavori  di  investimenti  o  di
manutenzione per conto della impresa richiedente.
  Gli  importi delle singole operazioni di finanziamento da ammettere
alla garanzia dello Stato non possono comunque superare:
    a)  l'ammontare  delle  retribuzioni  non corrisposte relative al
trimestre  ottobre-dicembre  1977  e  quelle  da corrispondere per il
periodo gennaio-febbraio 1978;
    b)   l'ammontare  dei  fabbisogni  per  la  corresponsione  delle
retribuzioni  non  corrisposte  dal  1  ottobre  1977  e di quelle da
corrispondere  entro  il 28 febbraio 1978 ai lavoratori dipendenti da
imprese  appaltatrici di lavori di investimento o di manutenzione per
conto  delle imprese di cui al terzo comma, che abbiano interrotto il
lavoro  o  la  corresponsione  dei salari per ragioni finanziarie nel
periodo  dal  1  ottobre  1977  al 23 gennaio 1978, purche' il lavoro
continui o sia ripreso;
    al  terzo  comma,  dopo le parole: banche di interesse nazionale,
sono   aggiunte   le   seguenti:  nonche'  gli  istituti  di  credito
industriale abilitati ad operare sull'intero territorio nazionale.
  All'articolo 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    b)  la  somma  di  lire  26  miliardi  all'ENI  per consentire la
ricapitalizzazione  della  Chimica  e  fibra  del  Tirso societa' per
azioni;
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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