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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a
corrispondere al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di
qualifica dirigenziale, a decorrere dal 10 gennaio 1978, un compenso
mensile denominato "premio di produzione" al fine di accrescere la
produttivita' dell'Azienda.
Il compenso di cui al precedente comma e' esteso agli incaricati ed
ai loro dipendenti utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato per l'espletamento di servizi in base agli articoli 26
della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; 31 della legge 27 luglio 1967,
n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.