Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Contenuti del piano)
A partire dall'anno 1978 e' attuato un piano decennale di edilizia
residenziale riguardante:
a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla
costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli
enti pubblici;
b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti
alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio
esistente;
c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli
insediamenti residenziali.
Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da
destinare all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri
per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee generali di
intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal
C.I.P.E.
Il piano decennale definisce il programma operative per il primo
quadriennio ed e' soggetto a revisione ogni quattro anni.
Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri
programmi quadriennali e progetti biennali di intervento.
Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione
generale sulla situazione economica del Paese, e' allegata una
relazione sull'andamento del settore edilizio e sullo stato di
realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.