Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento
delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di
governo universitario, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Le elezioni delle rappresentanze studentesche hanno luogo
biennalmente all'inizio dell'anno accademico, e comunque in data non
successiva al 10 dicembre.
E' abrogato il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre
1974, n. 525.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1978
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO