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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299,
concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante
ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte
dal terremoto del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Tale stanziamento dovra' essere utilizzato per consentire la
realizzazione delle opere di cui al precedente comma, provvedendo -
ove tecnicamente possibile - alla riduzione delle previsioni
progettuali a quanto strettamente necessario alla funzionalita' delle
opere stesse.
Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione nei
comuni di cui al primo comma, per la demolizione e lo sgombero di
ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumita', nonche'
per gli interventi altrettanto necessari indicati nelle lettere b),
d), f), g), h) ed i) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e nell'articolo 17
della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e' autorizzata la spesa di lire
65 miliardi. Nella realizzazione delle opere dovra' tenersi conto
delle esigenze di ciascun comune in rapporto allo stato della
ricostruzione".
All'articolo 2, il primo periodo del primo comma e sostituito dal
seguente:
"Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile
1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti: ".
All'articolo 3, il primo periodo del primo comma e sostituito dal
seguente:
"Il penultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n.
178, e' sostituito dai seguenti: ".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le commissioni comunali deliberano anche in ordine
all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli
immobili di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n.
79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonche'
all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli
immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi
agli aventi titolo".
All'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"A modifica e integrazione di quanto stabilito con l'ultimo comma
dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito con
l'articolo 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, l'Ispettorato
generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 affida la
esecuzione, compresa la progettazione e la direzione dei lavori delle
opere pubbliche di sua competenza, in concessione ai comuni
interessati che dichiarino di accettare entro trenta giorni dalla
richiesta.";
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
Art. 4-bis. - L'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e'
sostituito dal seguente:
"Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si
provvede, nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio
1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di
costruzione, limitatamente ad una unita' immobiliare, da destinarsi
ad abitazione del proprietario danneggiato al momento del sisma,
avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo
3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche se iscritto
nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della
imposta complementare dell'anno 1967.
Limitatamente ad una unita' immobiliare da destinarsi ad
abitazione del proprietario danneggiato in possesso delle condizioni
previste nel precedente comma e che non sia ubicata in zona da
trasferire, e' concesso un contributo per la riparazione nella misura
pari allo intero importo dei lavori per un ammontare comunque non
superiore a lire dieci milioni per ciascuna unita' immobiliare.
In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di
cui ai commi precedenti spetta al coniuge e, in mancanza,
nell'ordine, ai discendenti o agli ascendenti, purche' non aventi
diritto al contributo per altra unita' immobiliare.
Per la rimozione degli alloggi provvisori lasciati liberi dagli
occupanti si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo
14 della legge 29 aprile 1976, numero 178".
Art. 4-ter. - "Nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5
febbraio 1970, n. 21, per le unita' immobiliari destinate ad uso di
abitazione, appartenenti allo stesso proprietario e diverse dalla
prima, nonche' per quelle destinate ad altro uso, il contributo per
la ricostruzione o per la riparazione e' concesso nella misura pari
al costo delle opere e comunque per un importo non superiore,
rispettivamente a dieci milioni e a nove milioni.
La corresponsione del contributo e' subordinata alla preventiva
stipulazione, con il comune, di un atto di obbligo redatto sulla base
di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, che riguardera', oltre al canone di locazione, anche il prezzo
di cessione dell'immobile ripristinato e la durata della convenzione.
Il canone di locazione non potra' superare quello da determinarsi
secondo le norme sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.
L'atto d'obbligo sara' trascritto nei registri immobiliari a cura
del comune, con esenzione da spese.
Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al
primo comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo, e'
dichiarato decaduto dalle provvidenze stabilite dal presente articolo
e dovra' rimborsare il contributo riscosso, oltre agli interessi
legali".
Art. 4-quater. - "Agli aventi titolo al contributo indicato
nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1976., n. 178, qualora siano
necessarie rilevanti opere di sistemazione del lotto ad essi
assegnato o questo sia ubicato in zone non accessibili ai normali
mezzi meccanici, ovvero sia necessario procedere alla demolizione del
fabbricato da ricostruire, e' concesso un contributo suppletivo non
superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ai sensi
dell'articolo 4, primo comma, della legge medesima.
Il contributo suppletivo e' concesso sulla base di idonea
documentazione tecnica ed eventuali altri accertamenti a cura della
commissione comunale di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile
1976, n. 178".
Art. 4-quinquies. - "In riferimento ai benefici previsti dal
presente decreto-legge restano ferme le domande di contributo
presentate ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1968, n. 241,
salva la facolta' prevista dal secondo comma dell'articolo 17 della
legge. 5 febbraio 1970, n. 21, come modificato dall'articolo 15 della
legge 14 ottobre 1974, n. 504.
Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprieta'
dell'immobile sinistrato per atto tra vivi intervenuto dopo il 15
gennaio 1968 e prima del 31 dicembre 1975, il contributo di cui agli
articoli precedenti e' concesso tenendo conto dei requisiti
dell'alienante e comunque non potra' superare l'ammontare di quanto a
questo spettante".
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
Art. 7-bis. - "Con decorrenza dal 1 gennaio 1978 gli impiegati non
di ruolo di cui all'articolo 18 della legge 14 ottobre 1974, n. 504,
sono collocati a domanda, in soprannumero, nella qualifica iniziale
del ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui
appartengono.
Al personale predetto ed a quello gia' assunto per la costituzione
dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della
legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni,
il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo e'
valutato per meta' ai fini dell'attribuzione delle classi di
stipendio e delle relative qualifiche, purche' il servizio sia stato
prestato nella stessa carriera".
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
Art. 8-bis. - "Le limitazioni di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non si applicano
nei confronti dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29
aprile 1976, n. 178".
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
Art. 9-bis. - "Per le esigenze derivanti dall'applicazione degli
articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies e' stanziata la somma
di lire 50 miliardi.
Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici in ragione di lire 20 miliardi in ciascuno degli
esercizi 1979 e 1980 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1981.
Le disposizioni degli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies
si applicano altresi' ai comuni indicati nell'articolo 11 della legge
29 aprile 1976, n. 178, nei limiti dello stanziamento di lire 10
miliardi previsto nell'articolo medesimo".
Art. 9-ter. - "Per le finalita' di cui alla lettera b)
dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' stanziata la somma
di lire 1 miliardo, da iscriversi nello stato di previsione della
spesa per l'anno finanziario 1979".
Art. 9-quater. - "Gli stanziamenti previsti dal presente
decreto-legge vengono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra
i comuni interessati secondo lo stato e la necessita' della
ricostruzione, sentita la Commissione parlamentare di cui
all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - STAMMATI -
MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO