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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300,
concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia
Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2,
ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730,
con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, le parole: "60 per cento", sono
sostituite con le altre: "100 per cento";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le imprese di cui sopra la sospensione di cui al precedente
comma decorre comunque dal periodo di paga successivo a quello in cui
termina il beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 del
decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1977, n. 500".
All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: "senza corresponsione
di interessi" sono inserite le parole:
"e di altri oneri"; e la parola: "quinquennio" e' sostituita
dall'altra: "settennio".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - Il personale ausiliario non di ruolo con nomina a
tempo indeterminato gia' in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC
operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige e' inquadrato,
con il mantenimento della qualifica e delle mansioni sinora svolte,
in un ruolo ad esaurimento ed equiparato per la posizione economica
al personale della carriera ausiliaria delle scuole statali".
"Art. 2-ter. - I beni mobili ed immobili adibiti a scuole materne,
di proprieta' del disciolto ente ONAIRC, vengono trasferiti, a titolo
gratuito, ai comuni della regione Friuli-Venezia Giulia e della
regione Veneto territorialmente competenti, per essere utilizzati
unicamente secondo l'originaria destinazione, cosi' come previsto
dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della
scuola materna statale)".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - ROGNONI -
PANDOLFI - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO