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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Anno finanziario)
La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio
annuale di previsione. Tale bilancio e' redatto in termini di
competenza e in termini di cassa.
L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che
comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
L'esercizio finanziario 1978 si chiude definitivamente il 31
dicembre 1978.