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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le case mandamentali sono istituite o soppresse con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
dell'interno e del tesoro, sentiti i comuni interessati.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il
Ministro di grazia e giustizia, sentiti i comuni interessati, fissa
con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro,
l'elenco delle case mandamentali ripartite in tre classi secondo la
loro dimensione. Tale elenco che sostituisce le tabelle A, B, C
allegate alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, stabilisce gli
organici del personale di custodia entro il limite massimo di 2.144
unita', ivi comprese - ove necessario - le unita' da assegnare per la
custodia delle detenute.
Il decreto stabilisce altresi' l'ammontare del rimborso forfettario
ai comuni delle spese a loro carico per gli adempimenti di cui al
primo comma del successivo articolo 4; il rimborso comprende una
quota fissa determinata con riferimento alla classe dell'istituto ed
una quota variabile in ragione della capacita' ricettiva dei singoli
istituti.
L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al precedente comma non
deve superare la somma annua di L. 141.150.000.
Ogni modifica necessaria alle disposizioni del decreto di cui al
secondo comma del presente articolo, anche a seguito di nuova
istituzione, di ripresa di funzionalita' o di soppressione di case
mandamentali, e' stabilita con nuovo decreto.