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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e'
autorizzata ad importare in via definitiva l'olio di oliva
proveniente dalla Tunisia, acquistato ai sensi dell'articolo 1 della
legge 29 aprile 1976, n. 196, ed attualmente immagazzinato in
deposito doganale allo stato estero.
La stessa Azienda e' autorizzata altresi' a collocare il suddetto
prodotto sul mercato comunitario o su quello extracomunitario, previa
audizione degli organi comunitari competenti, alle condizioni che
saranno stabilite dal C.I.P.E.
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n.
196, e' abrogato.