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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, concernente norme in
materia di occupazione giovanile, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 3, nell'articolo 3-bis della legge 1 giugno 1977, n.
285:
al quarto comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
"a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro
rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei
dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli
artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento
cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative;
b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del
collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e
degli affari generali e del personale;
c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal Ministro
del lavoro nell'ambito dei designati dalle regioni. A tal fine
ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento
hanno facolta' di designare un nominativo";
il nono comma e' sostituito dai seguenti:
"Le commissioni regionali per la mobilita' di cui all'articolo
22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di
commissioni regionali per l'impiego.
Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12
agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in
armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti
della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al
secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa
indicate.
Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle
previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale
ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresi',
compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese
tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attivita'
formative e lavorative.
Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso competenti
ispettorati provinciali del lavoro, assicurano con riferimento
all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di
cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno
una volta l'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo
delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la
partecipazione degli assessori competenti in materia di politica
attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attivita' e
di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione
occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai
problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui
all'articolo 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675,
debbono essere membri del consiglio regionale.
Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione
centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di
apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici
regionali del lavoro".
All'articolo 4, nel capoverso introduttivo sono soppresse le
parole: "due commi".
All'articolo 5, nel testo sostitutivo dell'articolo 5 della legge
1 giugno 1977, n. 285:
i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
"La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede
alla formulazione della graduatoria, dei giovani iscritti nella lista
speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i
sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale.
In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate,
sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria
secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il
contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda
sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle
graduatorie si terra' conto altresi' della condizione economica
personale e familiare degli interessati";
il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione ovvero
cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonche'
contro gli atti di avviamento e' ammesso ricorso alla commissione di
cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette
giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi
aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La commissione
decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre
quindici giorni dal loro deposito.
Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto
comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma
restando la possibilita' di adire l'autorita' competente";
al terz'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "Il
datore di lavoro ha in tal caso la facolta' di indicare i requisiti
professionali che i giovani debbono possedere";
il penultimo comma e' soppresso;
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano
stabilmente non piu' di dieci dipendenti possono effettuare
assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto
di formazione di cui all'articolo 7, mediante richiesta nominativa".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Dopo l'articolo 6 della legge 1 giugno 1977, n. 285,
e' inserito il seguente articolo 6-bis:
" Art. 6-bis. - I giovani assunti ai sensi degli articoli 9,
quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a
tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul
lavoro di cui al successivo articolo 16-bis, non possono far valere
il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla
richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni
proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale
sono stati assunti "".
All'articolo 7, nel testo sostitutivo dell'articolo 7 della legge
1 giugno 1977, n. 285:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani
iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di
formazione, secondo le modalita' della presente legge, dai datori di
lavoro di cui all'articolo 6, nonche' da enti pubblici economici";
il punto 1) del secondo comma e' sostituito dal seguente:
"1) puo' essere stipulato per i giovani di eta' compresa fra i
15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne o per i laureati;"
All'articolo 8, nel testo sostitutivo dell'articolo 8 della legge 1
giugno 1977, n. 285:
il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Il contratto di formazione e' stipulato per iscritto e prevede
la durata ed il trattamento giuridico ed economico.
I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il
raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle
fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regione,
anche presso le aziende o loro consorzi.
La durata, le modalita' di svolgimento dell'attivita'
lavorativa e di formazione professionale in relazione alle
disposizioni di cui al precedente comma, nonche' il rapporto tra
attivita' lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione
regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge,
in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative";
il terzo comma e' soppresso;
dopo l'ultimo e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici
permessi dalle necessita' primarie della Difesa, puo' consentire, di
anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di
formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti
specifici di cui all'articolo 26, il differimento - per la durata del
contratto e per una sola volta - della prestazione del servizio alle
armi purche' il predetto contratto abbia termine entro il compimento
del 22° anno di eta'".
All'articolo 9, nel testo sostitutivo dell'articolo 9 della legge
1 giugno 1977, n. 285:
i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
"I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto
alla retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale
della corrispondente qualifica; la retribuzione e' riferita alle ore
di lavoro effettivamente prestate.
Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate
come appresso:
a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila
mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la durata,
rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;
b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a
lire 600 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite";
i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
"In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato
a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni
di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo per mesi
sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico citato. Tale agevolazione e' concessa per altri sei mesi
per ogni giovane lavoratrice assunta.
Nell'ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di
formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le
agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente
articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.
Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente
articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al
termine dei cicli formativi di cui all'articolo 16-quater".
All'articolo 12, nell'articolo 16-bis della legge 1 giugno 1977,
n. 285:
alla fine del primo comma sono aggiunte le parole:
"Tali intese indicano altresi' le quote, le modalita' e i tempi
per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la
qualifica, ai sensi dell'articolo 16-quater";
il terz'ultimo comma e' soppresso;
dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma:
"I giovani che rifiutano l'avviamento all'attivita' di
formazione professionale prevista nel presente articolo mantengono la
loro iscrizione nella lista".
All'articolo 13, il testo dell'articolo 16-ter della legge 10
giugno 1977, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16-ter. - I giovani che hanno stipulato contratti di
formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno frequentato i corsi di
cui all'articolo 16-bis o i cicli formativi di cui all'articolo
26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della
qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di
collocamento.
L'accertamento e' effettuato da una commissione istituita
presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il presidente della commissione e' nominato con decreto del
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, sentita la regione.
La composizione della commissione e' determinate di volta in
volta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, in relazione allo accertamento che essa e'
chiamata ad effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori
di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito
albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso
l'ufficio provinciale del lavoro.
L'iscrizione a tale albo, che e' diviso in due sezioni, una per
i datori di lavoro ed una per i lavoratori, e' disposta dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su
designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu'
rappresentative sul piano provinciale".
All'articolo 14, il testo dell'articolo 16-quater della legge 1
giugno 1977, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16-quater. - La commissione di cui all'articolo
precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova
tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi
delle attrezzature dei centri di formazione professionale
riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a
disposizione dalle aziende.
Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso
forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli
infortuni, in favore del centro di formazione professionale o
dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese relative al funzionamento della commissione fanno
carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La commissione ha, altresi', il compito:
di effettuare le prove di idoneita' previste dall'articolo 18
della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
di effettuare l'accertamento della professionalita' dei
lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini
dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui
i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso
della qualifica dichiarata.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui
al presente articolo sono esercitate dalle rispettive province
nell'ambito delle proprie competenze".
L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - Al primo comma dell'articolo 18 della legge 1
giugno 1977, n. 285:
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca";
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura "".
All'articolo 17, nel testo sostitutive dell'articolo 20 della
legge 1 giugno 1977, n. 285:
il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi
dell'articolo 18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque
acquisito la disponibilita' di terreni demaniali o patrimoniali
incolti o da valorizzare attraverso progetti di miglioramento o che
eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono
servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane
socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari a lire
100.000 mensili per la durata di mesi 24.
Eguale contributo spetta alle cooperative di cui all'articolo
18, primo comma, lettera e), che abbiano ottenuto la concessione o
acquisito la disponibilita' di aree limitate di acque interne o di
terreni con strutture fisse atte all'allevamento del bestiame";
dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
"Le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 18 possono
ottenere un contributo in conto capitale per l'acquisto dei
macchinari, l'installazione di impianti e in relazione all'esecuzione
di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50 per cento del
valore documentato delle spese relative.
L'istruttoria e l'erogazione dei fondi sono effettuate dalla
regione competente per territorio. Gli oneri relativi gravano sui
fondi messi a disposizione della regione ai sensi della legge 27
dicembre 1977, n. 984".
All'articolo 19, nel secondo comma dell'articolo 24-bis della
legge 1 giugno 1977, n. 285, le parole: "articolo 4 della legge 2
maggio 1976, n. 183, e successive modificazioni", sono sostituite
dalle seguenti: "articolo 40 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
All'articolo 20:
nel primo dei commi sostitutivi del secondo comma dell'articolo
26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, l'ultimo alinea e' sostituito
dal seguente:
"attivita' e servizi di interesse generale o di rilevanza
sociale";
dopo il secondo dei predetti commi sostitutivi, e' inserito il
seguente:
"I progetti di cui al precedente comma possono essere
predisposti con le stesse modalita' e procedure da enti morali ad
alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri";
gli ultimi due capoversi sono sostituiti dai seguenti:
"L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 giugno 1977, n.
285, e' sostituito dai seguenti:
"I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel
presente articolo, a parita' di condizioni, hanno titolo di
preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.
I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle
regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali
erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto
nazionale assistenza dipendenti enti locali"".
All'articolo 21, nel testo dell'articolo 26-bis della legge 1
giugno 1977, n. 285:
al secondo comma, le parole: "anche indipendentemente dalle
connessioni", sono sostituite dalle seguenti: "oltre alle attivita'";
al quarto comma, le parole: "decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523", sono sostituite dalle seguenti:
"decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
All'articolo 24:
nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"impegnati in attivita' formative";
nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"quale risulta modificato dal presente decreto";
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai giovani di cui al primo e al secondo comma non si applica
il divieto previsto dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 1
giugno 1977, n. 285, quale risulta modificato dal presente decreto".
Dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente:
"Art. 24-bis. - E' consentita, a domanda, la reiscrizione nella
lista speciale dei giovani che ne siano stati cancellati per aver
superato il limite di eta' indicato nella legge 10 giugno 1977 n.
285".
All'articolo 25, i commi penultimo ed ultimo sono sostituiti dai
seguenti:
"Nella categoria degli operai qualificati potranno essere
effettuate assunzioni anche in soprannumero lasciando vacanti
altrettanti posti, gia' disponibili alla data del 25 gennaio 1977 o
che sono o si renderanno annualmente disponibili, nella categoria
degli operai specializzati.
I posti in soprannumero di cui al precedente comma saranno
riassorbiti, rendendo conferibili le corrispondenti vacanze, con le
cessazioni dal servizio, per qualsiasi motivo, nella categoria degli
operai qualificati.
Agli allievi operai di cui al presente articolo, durante il
periodo di frequenza dei corsi previsti dall'articolo stesso, oltre
al contributo di cui all'articolo 5 della legge 19 maggio 1964, n.
345, compete l'indennita' mensile pari all'importo di cui
all'articolo 9, quinto capoverso, lettera b), del presente decreto,
con il conseguente reintegro a favore del bilancio del Ministero
della difesa a carico del fondo di cui all'articolo 29 della legge 1
giugno 1977, n. 285".
All'articolo 26, nel secondo comma, le parole: "all'articolo 26",
sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 25 e 26".
L'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
"Art. 27. - Le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente
decreto-legge non si applicano ai progetti specifici gia' approvati o
che saranno approvati dal C.I.P.E. entro il 31 dicembre 1978".
Dopo l'articolo 27, e' aggiunto il seguente:
"Art. 27-bis. - Fino al primo aggiornamento della graduatoria
da completarsi secondo le disposizioni previste nell'articolo 5 del
presente decreto, entro il 31 dicembre 1978 gli avviamenti continuano
ad essere effettuati sulla base della graduatoria in atto alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso".
L'articolo 28 e' soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - SCOTTI -
MORLINO - PANDOLFI -
DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO