Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383, recante modificazioni al
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
L'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e'
composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre
consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli
regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui
all'articolo 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro
trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa
per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre
all'approvazione del Ministro".
Le regioni provvederanno alla nomina dei rappresentanti di cui
all'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, come modificato dal precedente comma, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Fino alla nomina del nuovo comitato resta in carica
quello esistente.
Il punto 4) dell'articolo 7 e l'articolo 146 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppressi.
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
Art. 1-bis. - Alle riunioni del consiglio di amministrazione della
Cassa per il Mezzogiorno e' invitato a partecipare, di volta in
volta, un rappresentante della singola regione direttamente
interessata a provvedimenti di particolare rilevanza riguardanti la
regione medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - DE MITA -
MORLINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO