Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi
dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1977, n. 227, fissato
dall'articolo 41 della legge 27 aprile 1978, n. 143 per l'anno
finanziario 1978, in lire 2.500 miliardi per le garanzie di durata
superiore a ventiquattro mesi, e' elevato a lire 3.500 miliardi.