Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di
sanita' e, a partire dalla sua costituzione, il Consiglio sanitario
nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico di
cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386,
valido anche per l'assistenza erogata dagli enti mutuo-previdenziali
fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio
sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto:
dal Ministro della sanita' che lo presiede;
dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero
della sanita';
dal direttore dell'Istituto superiore di sanita';
dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del
farmaco dell'Istituto superiore di sanita';
da sette esperti designati dal Ministro della sanita', scelti fra
docenti universitari di farmacologia e di medicina clinica e fra
medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del
Servizio sanitario nazionale e, fino all'entrata in vigore della
legge istitutiva del predetto Servizio, fra medici e farmacisti
dipendenti da strutture pubbliche di diagnosi e cura o convenzionati
con enti erogatori di assistenza farmaceutica in regime
mutuo-previdenziale;
da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della
sanita' su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;
da tre esperti designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal
Presidente del Consiglio dei Ministri tra gli esperti designati uno
ciascuno dalle regioni e, per quanto concerne la regione
Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla
provincia di Bolzano.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un
funzionario dei ruoli direttivi del Ministero della sanita'.
Il comitato di cui al primo comma e' nominato, entro il 30 novembre
1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero della sanita', ed e' rinnovato ogni tre anni.
Il prontuario terapeutico deve uniformarsi ai principi
dell'efficacia terapeutica, della economicita' del prodotto, della
semplicita' e chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei
prodotti da banco.
Detto prontuario deve prevedere un elenco di medicinali esenti
dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti, individuati in
base ai seguenti criteri:
1) efficacia terapeutica riconosciuta sulla base di dati
scientifici controllati;
2) presenza di una sola sostanza, salvo eccezioni in cui siano
realizzate proprieta' non attribuibili ai singoli componenti
separatamente;
3) necessita' per il trattamento di affezioni rilevanti sul piano
sociale che esigono terapie di lunga durata o per il trattamento di
situazioni di emergenza clinica.
Il Ministro della sanita' provvede entro il 31 dicembre di ogni
anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui
al presente articolo.