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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per garantire la funzionalita' degli enti, comandi e reparti delle
Forze armate, il Ministro della difesa e' autorizzato a predisporre
ed attuare nel decennio 1978-87, un programma di costruzione di
alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri
dipendenti, avvalendosi direttamente degli organi tecnici propri o di
altri enti pubblici.