Legge Ordinaria n. 502 del 05/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 2 settembre 1978 n. 246)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge  6  luglio 1978, n. 353, concernente norme per il
contenimento   del  costo  del  lavoro,  mediante  la  riduzione  dei
contributi  dovuti  agli  enti  gestori della assicurazione contro le
malattie, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 2:
      Il primo comma e' sostituito dai seguenti:
      "Alle  imprese  di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  7
febbraio  1977,  n.  15, convertito, con modificazioni, nella legge 7
aprile 1977, n. 102, nonche' alle imprese di cui all'articolo 1 della
legge  8  agosto 1977, n. 573, e' concessa, a decorrere dal 10 luglio
1978 e fino al 31 dicembre 1978, una riduzione di lire 24.500 mensili
sui  contributi  per  l'assicurazione obbligatoria contro le malattie
per   ogni   addetto   di  sesso  maschile,  con  l'osservanza  delle
disposizioni  di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, numero
573.
      Alle  predette  imprese e' altresi' concessa, a decorrere dal 1
luglio  1978  e  fino  al  31  dicembre  1978, l'esenzione totale dal
pagamento   dei   contributi   dovuti   agli  enti  pubblici  gestori
dell'assicurazione  obbligatoria  contro le malattie per ogni addetto
di sesso femminile per le prime L. 400.000 mensili di retribuzione";
      il terzo comma e' soppresso;
      l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
      "Alle  minori  entrate derivanti dall'applicazione del presente
articolo  e' fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che
saranno  mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al
terzo  comma,  in  via  anticipata e nella misura che il Ministro del
tesoro  e'  autorizzato  a  concordare  con  le gestioni assicurative
medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo
3".
 

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