Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il
contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei
contributi dovuti agli enti gestori della assicurazione contro le
malattie, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
Il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7
febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7
aprile 1977, n. 102, nonche' alle imprese di cui all'articolo 1 della
legge 8 agosto 1977, n. 573, e' concessa, a decorrere dal 10 luglio
1978 e fino al 31 dicembre 1978, una riduzione di lire 24.500 mensili
sui contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie
per ogni addetto di sesso maschile, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, numero
573.
Alle predette imprese e' altresi' concessa, a decorrere dal 1
luglio 1978 e fino al 31 dicembre 1978, l'esenzione totale dal
pagamento dei contributi dovuti agli enti pubblici gestori
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per ogni addetto
di sesso femminile per le prime L. 400.000 mensili di retribuzione";
il terzo comma e' soppresso;
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente
articolo e' fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che
saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al
terzo comma, in via anticipata e nella misura che il Ministro del
tesoro e' autorizzato a concordare con le gestioni assicurative
medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo
3".