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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a
proseguire l'azione intrapresa per l'ammodernamento ed il
potenziamento del parco del materiale rotabile, degli impianti fissi
di sicurezza e di segnalamento, nonche' per il completamento delle
tre nuove officine di grande riparazione programmate nel Mezzogiorno.