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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il diritto erariale sugli alcoli di prima categoria o considerati
tali agli effetti fiscali, previsto dall'articolo 16, primo comma,
del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con
modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e' aumentato da L.
90.000 a L. 130.000 per ettanidro.
Le misure ridotte del diritto erariale sugli alcoli previste dal
predetto articolo 16, secondo comma, del citato decreto-legge, sono
elevate a L. 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole
di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a L. 6.000
per ettanidro.