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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione
delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20
aprile 1972.