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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferma restando la riserva dei posti prevista dal terzo comma
dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo dirigente e' conferita,
nel limite dei posti complessivamente disponibili fino al 31 dicembre
1977, mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi
gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa
amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o
equiparata, in possesso dell'anzianita' di cinque anni di effettivo
complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere
o equiparate.
La riserva dei posti indicata nel precedente comma e' ridotta sino
alla concorrenza del numero di unita' effettivamente esistenti nel
ruolo ad esaurimento, ove tale numero sia inferiore a quello della
riserva stessa.
Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo, le promozioni alla qualifica di primo dirigente si
effettueranno prescindendo dall'osservanza dei termini previsti
dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077.
I relativi scrutini dovranno essere tenuti alla prima adunanza del
consiglio di amministrazione che comunque dovra' essere convocato
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge.
I posti comunque disponibili a partire dal 1 gennaio 1978 saranno
conferiti secondo le disposizioni e con le modalita' indicate negli
articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748.
Per i funzionari amministrativi e per quelli dei ruoli e qualifiche
speciali del Ministero degli affari esteri, restano ferme le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.