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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti -
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione - sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1
allegata alla presente legge.
I posti recati in aumento nei ruoli di cui alla tabella prevista
nel primo comma riassorbono i posti in soprannumero esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, salvo quelli delle
qualifiche ad esaurimento delle carriere direttive per i quali
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.
Nei ruoli del personale della carriera direttiva amministrativa,
della carriera di concetto, della carriera esecutiva nonche' in
quella del personale ausiliario, deve essere lasciato scoperto un
numero complessivo di posti pari a quello degli impiegati di
corrispondente carriera appartenenti ai ruoli ad esaurimento
istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinati a prestare
servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione. A tali effetti il ruolo ad esaurimento
degli agenti tecnici e' considerato corrispondente a quello del
personale ausiliario.
I posti di cui al comma precedente diverranno gradualmente
disponibili a cominciare dalle qualifiche meno elevate, in relazione
al numero delle vacanze che a mano a mano si verificheranno nei
suddetti ruoli ad esaurimento.
In tutti i ruoli di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, deve inoltre essere lasciato scoperto un numero complessivo di
posti pari a quelli del personale non di ruolo di corrispondente
categoria in servizio presso la Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati
appartenenti ai ruoli organici della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono inquadrati
nei ruoli di carriera corrispondente previsti dalla tabella I
allegata alla presente legge, con le modalita' indicate nell'articolo
200, ultimo comma, del testo unico approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il primo
inquadramento nel ruolo di meccanografia viene disposto, a domanda
degli interessati, per il personale che risulti adibito da almeno un
anno, alla data di entrata in vigore della presente legge, a servizi
di meccanografia, nella qualifica corrispondente a quella rivestita
nel ruolo di provenienza. Successivamente, l'accesso al ruolo di
meccanografia e' riservato al personale della carriera esecutiva che
risulti abilitato, dopo apposito corso, alla mansione di
meccanografo.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i
ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione non subiscono decurtazioni per effetto
delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24
maggio 1970, n. 336.