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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,
concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto
dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni
contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui
alla tabella B del medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia
del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le
attivita' assistenziali italiane ed internazionali, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, sono sostituite le parole: 1° gennaio
1979, con le altre: 31 marzo 1979.
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 1-bis. - Gli enti pubblici di cui ai numeri 1) Ente nazionale
per la protezione morale del fanciullo (ENPMF), 3) Opera nazionale
pensionati d'Italia (ONPI), 4) Ente nazionale assistenza orfani
lavoratori italiani (ENAOLI), 8) Opera nazionale invalidi di guerra
(ONIG), 9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), 10) Istituto
nazionale "Umberto e Margherita di Savoia", 11) Unione italiana di
assistenza all'infanzia, 12) Opera nazionale per l'assistenza agli
orfani di guerra anormali psichici, 14) Cassa per il soccorso e
l'assistenza alle vittime del delitto, 15) Istituto nazionale dei
ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, 29) Ente patronato Regina
Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli, 46) Consorzio
nazionale produttori canapa, 48) Ente nazionale per le Tre Venezie,
51) Istituti di incremento ippico, 53) Ente mostra mercato
artigianato, 54) Ente italiano della moda, 55) Ente nazionale
artigianato e piccola industria (ENAPI), 56) Utenti motori agricoli
(UMA), 57) Opera nazionale combattenti, 59) Ente nazionale lavoratori
rimpatriati e profughi, 62) Consorzi per la tutela e incremento della
pesca, della tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi e posti in
liquidazione alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Le funzioni di liquidazione sono assunte collegialmente dalle
giunte o dai comitati esecutivi dei rispettivi consigli di
amministrazione, ove esistano, ovvero dai consigli di amministrazione
degli enti. Qualora alla amministrazione dell'ente sia preposto un
commissario, il medesimo assume le funzioni predette.
Gli organi di cui al precedente comma assicurano la continuita'
delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente
non oltre il 31 marzo 1979.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto i liquidatori non possono compiere atti eccedenti le
operazioni di liquidazione e non connessi alle attivita' di cui al
precedente comma. In caso di inosservanza sono personalmente e
solidalmente responsabili per gli atti compiuti.
Entro il 31 marzo 1979 si provvede, ai sensi e con le procedure di
cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle regioni dei
beni e del personale dei predetti enti, nonche' all'attribuzione alle
regioni e agli enti locali delle relative entrate.
Con decorrenza dal 31 marzo 1979 le funzioni di protezione,
rappresentanza e tutela esercitate in base alle vigenti leggi e
regolamenti dall'ONIG nei confronti dei mutilati ed invalidi di
guerra, delle vittime civili di guerra, degli orfani di guerra ed
equiparati, dei mutilati e invalidi per servizio, dei familiari dei
caduti per servizio, sono attribuite, a seconda delle rispettive
competenze, alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di
guerra, all'Associazione nazionale vittime civili di guerra,
all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra,
all'Unione nazionale mutilati per servizio.
Art. 1-ter. - Per gli enti non compresi nell'articolo precedente e
previsti dalla tabella B, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salve le disposizioni di cui agli
articoli successivi del presente decreto, rimangono ferme le
procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Entro novanta giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui
all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, i rappresentanti legali degli enti provvedono a
trasmettere alle regioni gli atti attinenti alle funzioni trasferite
nei rispettivi territori.
Dalla data indicata nel precedente comma le regioni o i comuni
titolari delle funzioni assicurano la continuita' delle prestazioni
avvalendosi delle strutture e del personale degli enti, anche
anticipando le somme necessarie all'esercizio delle funzioni
trasferite.
Art. 1-quater. - Dopo l'ottavo comma dell'articolo 113 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e inserito il
seguente comma:
"Il decreto dichiara altresi' l'estinzione degli enti,
trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello
Stato o ad enti similari, allorche' la commissione tecnica di cui al
presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni
regionali, abbiano accertato:
1) la non economicita' dei singoli enti nell'attuazione dei loro
compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione
e selezione della spesa pubblica;
2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione
istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti
dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari".
Art. 1-quinquies. - L'Ente autonomo di gestione per le aziende
termali e soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi
titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. Al comitato
saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione delle
societa' di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione
deliberati anche a favore dell'ente soppresso.
Le partecipazioni azionarie delle societa' inquadrate nel predetto
ente nonche' i rapporti patrimoniali e giuridici dell'EAGAT saranno
assegnati all'Ente partecipazioni e finanziamento industria
manifatturiera - EFIM e verranno collocati dall'EFIM in una speciale
gestione priva di personalita' giuridica, contabilmente e
finanziariamente separata.
L'EFIM provvede, nei modi e nei termini previsti da apposito
provvedimento legislative:
a) al ripianamento delle perdite e al risanamento delle gestioni
delle societa' gia' facenti capo all'EAGAT;
b) all'inquadramento nell'EFIM delle societa' o stabilimenti di
imbottigliamento di acque minerali, gia' inquadrate nell'EAGAT;
c) al trasferimento alle regioni delle attivita', patrimoni,
pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le
attivita' e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione
agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma
sanitaria, nonche' al trasferimento alle regioni interessate delle
attivita' e del patrimonio del Centro ittico tarantino campano S.p.a.
Art. 1-sexies. - Salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma
dell'articolo 117 e dall'articolo 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio dell'ONPI,
dell'ENAOLI e dell'ENAL e' interamente ripartito fra le regioni, ai
sensi del medesimo articolo 117, per essere attribuito, nei casi e
nei modi previsti dall'articolo 25 del predetto decreto
presidenziale, ai comuni singoli o associati.
Le entrate dell'ONPI sono ripartite fra le regioni in proporzione
al numero dei pensionati INPS residenti, al 1977, nelle stesse e
destinati ai comuni, singoli o associati.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino
delle materie trasferite, le entrate dell'ONPI restano destinate
all'assistenza agli anziani.
Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di
pensionamento di reversibilita' e per i superstiti, l'erogazione di
assegni sostitutivi della pensione ai superstiti gia' erogati
dall'ENAOLI, nella misura prevista dall'articolo 22 della legge 21
luglio 1965, n. 903, e per la sola quota spettante agli orfani, e'
provvisoriamente assicurata da una apposita gestione speciale
costituita presso l'INPS.
La commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individua i
contingenti di personale da trasferire alla gestione speciale
dell'INPS di cui al comma precedente.
Fino al riordino con legge regionale delle materie trasferite, i
comuni garantiscono le erogazioni economiche integrative agli orfani
secondo i criteri seguiti dall'ENAOLI.
Le entrate dell'ENAOLI sono ripartite fra le regioni e alle stesse
interamente destinate ai comuni tenuto conto della ripartizione della
spesa dell'ENAOLI in base alla residenza degli assistiti nell'anno
1977, ad eccezione di una somma pari a lire 17 miliardi, che
affluisce al fondo per la erogazione degli assegni di cui al quarto
comma del presente articolo, amministrato dall'INPS.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria la
funzione dell'ENAOLI concernente l'assistenza sanitaria agli orfani
dei lavoratori a norma dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto
legislative 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con la legge 5 gennaio
1953, n. 35, e assunta dall'Istituto nazionale assicurazioni
malattie, anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento
generale INAM dei lavoratori dell'industria.
Le entrate dell'ENAL sono ripartite fra i comuni, ai sensi
dell'articolo 120, primo e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione dei proventi
del concorso pronostici Enalotto che affluiscono al Tesoro dello
Stato.
Il fondo di cui all'articolo 132 del suddetto decreto e
incrementato di una somma pari alle entrate iscritte nel bilancio
consuntivo dell'ENAL per il 1978 provenienti dalla gestione del
concorso pronostici Enalotto.
Le partecipazioni azionarie dell'Ente nazionale per le Tre Venezie
nella societa' veneziana Conterie S.p.a. sono trasferite all'ENI.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i restanti beni
mobiliari e immobiliari dell'Ente per le Tre Venezie sono ripartiti
tra le regioni interessate ai sensi degli articoli 113 e 117 del
medesimo decreto.
Art. 1-septies. - Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli
organi dello Stato nei confronti degli enti pubblici di cui al n. 27
(casa di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi") e n. 28
(casa di riposo per artisti drammatici di Bologna) della tabella B
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, sono attribuite rispettivamente ai comuni di Milano e di
Bologna a far tempo dal 1° gennaio 1979.
Gli enti pubblici di cui al n. 39) Ente nazionale prevenzione
infortuni (ENPI) e al n. 43) Associazione nazionale per il controllo
della combustione (ANCC) della tabella B allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi
dalla data che sara' prevista nella legge di riforma sanitaria o, in
mancanza, a far tempo dal 1° gennaio 1980. Qualora, alla data del 1
ottobre 1979, la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
non sia stata promulgata, si provvede altresi', con le procedure di
cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, ad individuare gli organi dello Stato o di altri
enti pubblici ai quali sono attribuite le funzioni che, ai sensi del
predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, non siano comprese tra quelle trasferite o delegate alle regioni
ovvero attribuite agli enti locali.
All'eventuale scioglimento, trasformazione o riorganizzazione dei
consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante
coltivate di cui al n. 50) della tabella B allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvede la legge
regionale.
Qualora entro il 31 marzo 1979 le regioni interessate abbiano
costituito consorzi interregionali, i beni ed il personale dei
consorzi per l'incremento della pesca e degli istituti di incremento
ippico di cui ai numeri 51) e 62) della tabella B allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono
trasferiti ai consorzi medesimi.
Art. 1-octies. - Le istituzioni scolastiche gestite dall'Ente
nazionale sordomuti sono statizzate a decorrere dal 1° settembre
1978.
Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei
convitti gestiti dal Ministero della pubblica istruzione i convitti
per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche di cui al primo
comma sono gestiti in via transitoria dal Ministero medesimo.
Dei consigli delle istituzioni di cui ai precedenti commi fanno
parte un rappresentante dei non udenti nominato dall'Ente nazionale
protezione ed assistenza sordomuti (ENS) e un rappresentante del
comune in cui ha sede l'istituzione.
In attuazione dell'articolo 10 della legge 4 agosto 1977, n. 517, i
consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali,
sentite le associazioni dei minorati dell'udito, predispongono i
programmi e le forme di integrazione e di sostegno a favore degli
alunni sordomuti.
Allo stesso fine gli enti locali devono favorire il processo di
integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso
l'istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori delle
istituzioni statizzate con la legge di conversione del presente
decreto.
Gli immobili di proprieta' dell'ENS adibiti a sedi scolastiche e
convittuali, nonche' gli arredi e le attrezzature didattiche e
scientifiche vengono assegnate in proprieta' ai comuni.
I beni di cui al precedente comma conservano la destinazione
originaria e, comunque, anche nel caso di loro trasformazione
patrimoniale devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a
servizi sociali.
Dal 1° settembre 1978 il personale docente e non docente, di ruolo
o incaricato a tempo indeterminato, in servizio nelle istituzioni
scolastiche e nei convitti di cui al presente articolo e trasferito
alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nei corrispondenti ruoli
del Ministero della pubblica istruzione secondo le anzianita'
possedute e conserva la propria posizione di ruolo o di incaricato a
tempo indeterminato, secondo la propria qualifica.
A decorrere dalla stessa data il personale docente e non docente
incaricato a tempo indeterminato ha titolo all'immissione nei
corrispondenti ruoli dello stesso Ministero della pubblica istruzione
secondo le disposizioni e con le modalita' previste dal quarto e
quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo
valutato in lire 2.127 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto
a lire 900 milioni, con il contributo di cui alla legge 9 dicembre
1975, n. 749 e, quanto a lire 1.227 milioni, con i normali
stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziari 1978 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-novies. - Il sesto comma dell'articolo 117 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sostituito dal
seguente:
"I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di
credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge
4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresi' ad assumere le
eventuali passivita'. Per la copertura delle passivita', il Ministero
del tesoro ove necessario, puo' destinare, in tutto o in parte,
proventi di cui al terzo comma".
Art. 1-decies. - L'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo
180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, attualmente erogato dall'ANMIL,
verra' erogato a far tempo dal 1 aprile 1979, dall'INAIL. All'INAIL e
altresi' trasferito l'onere, gia' posto a carico dell'ANMIL
dall'articolo 8, primo comma, lettera c), della legge 5 maggio 1976,
n. 248, del contributo annuale per la concessione dell'assegno
speciale ai superstiti dei titolari di rendita per inabilita'
permanente di grado non inferiore all'80 per cento deceduti per causa
non dipendente dall'infortunio o dalla malattia professionale.
L'ANMIL e' sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 115
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La commissione tecnica di cui all'articolo 113 de decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, individua la quota
parte delle entrate dell'ANMIL, nonche' i contingenti di personale da
trasferire all'INAIL.
Il contributo per il sostegno dell'attivita' associativa dell'ANMIL
di cui al terzo comma dell'articolo 115 de decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e determinato su proposta
della commissione tecnica prevista dall'articolo 113 del decreto
medesimo.
Art. 1-undecies. - Il terzo comma dell'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sostituito dai
seguenti:
"Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino
al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attivita'
associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del
presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potra'
comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato
nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposte per l'ANMIL
nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come
modificato dalla legge di conversione.
In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le
disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi,
retribuzioni, pensioni rendite, prestazioni previdenziali in genere,
compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a
favore degli enti di cui al primo comma.
A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo
comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni,
assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici
previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette
prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici
interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi
con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalita'
della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.
Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attivita' di
promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi
potra' assegnare contributi alle associazioni nazionali che
statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini
socialmente e moralmente rilevanti".
Art. 1-duodecies. - A decorrere dal 1 aprile 1979 l'INPS e l'INAIL
provvedono a trasferire al Ministero del tesoro, ai fini della
ripartizione trimestrale tra le regioni, i fondi riscossi e gia'
destinati per legge all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL detratte
rispettivamente le somme di cui al settimo comma dell'articolo
1-sexies e al primo e terzo comma dell'articolo 1-decies.
Art. 1-terdecies. - 1 primi quattro commi dell'articolo 122 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono
sostituiti dai seguenti:
"Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data
del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli
enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano
trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che
sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni
medesime, e posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente
al trasferimento dei beni e delle funzioni.
I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni
ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo
procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta
giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno
individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle
regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sara'
ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da
ciascuna di queste.
Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito
alle regioni ai sensi dei commi precedenti e assegnato, secondo
contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite
graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di
trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:
a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1
della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con la
osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo
comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del
Consiglio dei Ministri stabilira', nei limiti dei posti in organico
riservati secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i
contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti
esistenti nel territorio nazionale cosi' come risultano dai
provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa;
b) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio
1975, n. 382".
Art. 1-quater decies. - Il consiglio di amministrazione di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 618, provvede, in via transitoria, a destinare il personale
assegnato ai ruoli unici presso i Ministeri che presentino le
relative necessita' funzionali con riferimento alla preparazione
professionale e alla esperienza acquisita.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge che
istituisce i ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato, il
consiglio di amministrazione provvede all'inquadramento definitive
del personale. Il relativo procedimento non potra' avere inizio in
ogni caso oltre il 31 marzo 1980.
Fino all'inquadramento definitive del personale proveniente dagli
enti di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assegnato ai ruoli unici di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618,
continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio
1977 relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico di
attivita', previdenza, quiescenza ed assistenza.
All'amministrazione del personale assegnato agli uffici stralcio
degli enti soppressi provvede l'ufficio liquidazione del Ministero
del tesoro imputando il relativo onere alle corrispondenti gestioni
di liquidazione.
Art. 1-quindecies. - La disciplina dei fondi integrativi di
previdenza e di quiescenza eventualmente istituiti presso gli enti o
amministrazioni soppresse ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sara' regolamentata nell'ambito
della legge di riforma del sistema pensionistico. In ogni caso coloro
i quali siano cessati dal servizio prima della data di scioglimento
possono optare per la capitalizzazione della rendita vitalizia in
godimento.
A tal fine e previsto il passaggio delle quote di indennita'
maturata dall'ente di provenienza all'amministrazione di
destinazione; in mancanza totale o parziale di copertura finanziaria
dell'ente di provenienza provvede l'ufficio liquidazioni del
Ministero del tesoro, per la parte non dovuta dal dipendente, con
imputazione alle gestioni di liquidazione.
Il personale che ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355,
sia stato inserito in uno dei contingenti previsti dalle suddette
disposizioni di legge conserva il diritto di essere collocato a
riposo alla scadenza prevista per il contingente cui risulta
assegnato.
A tal fine il collocamento a riposo del suddetto personale e da
considerare in soprannumero rispetto al corrispondente contingente
dell'amministrazione di destinazione.
All'articolo 2, al primo comma, la lettera a), e' sostituita con la
seguente:
a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nonche' di procedere ad
assunzioni di personale a tempo determinato, che comunque comportino
un aumento complessivo del numero dei dipendenti che superi il tetto
massimo raggiunto nel primo semestre del 1978; i provvedimenti di
inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 30
giugno 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto o che comunque comportino valutazioni di carattere
discrezionale.
Al primo comma, lettera b), le parole: di contratti di affitto di
durata superiore a quattro anni, sono sostituite con le seguenti: di
contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella
minima prevista dalla legislazione vigente. Il divieto di cui alla
presente lettera non si applica agli atti gia' deliberati e
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
L'autorizzazione a derogare ai divieti di cui al primo comma puo'
essere concessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri per
comprovati motivi di interesse pubblico, su conforme parere della
regione interessata o, qualora si tratti di atti che interessino piu'
regioni, su conforme parere della commissione interregionale di cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
All'articolo 3 sono sostituite le parole da: Fino all'entrata in
vigore, a: 24 luglio 1977, n. 616, con le seguenti: Fino al 31
dicembre 1978.
All'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
In deroga al divieto di cui al precedente articolo, la giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo'
autorizzare, di volta in volta, determinate istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza a compiere gli atti strettamente necessari
alla realizzazione di programmi di pubblico interesse in ordine ai
quali si siano pronunciati favorevolmente i consigli dei comuni
interessati.
Il divieto di cui al precedente articolo non si applica agli atti
gia' deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
L'articolo 4 e' soppresso.
L'articolo 5 e' soppresso.