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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I lavoratori dello spettacolo, o loro aventi causa, che alla data
di entrata in vigore della presente legge possano fornire prove di
data certa relative all'effettivo svolgimento di periodi lavorativi
svolti tra il 1 gennaio 1929 ed il 31 dicembre 1946, nelle attivita'
indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo
modificato dalla legge 29 novembre 1952, numero 2388, scoperti di
contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici, possono richiedere
il riconoscimento dei periodi stessi ai fini della liquidazione o
della riliquidazione del trattamento di pensione da parte dell'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo.
Per ogni giornata di lavoro relativa ai periodi previsti dal
precedente comma, e' attribuito un contributo assicurativo figurativo
pari ad un sesto di quello settimanale minimo in vigore, per i
corrispondenti periodi, nell'assicurazione generale obbligatoria
gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per il riconoscimento dei periodi lavorativi di cui al primo comma
del presente articolo, i lavoratori interessati, o loro aventi causa,
devono presentare domanda all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo, entro centottanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al successivo
articolo 3, terzo comma, n. 1. La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale deve avvenire entro trenta giorni dalla data di
approvazione del decreto.