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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del
consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360,
concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di
favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione
agricola nazionale e regionale.
Alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni possono
partecipare esclusivamente i produttori agricoli e le organizzazioni
di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del sopracitato regolamento le cui
aziende siano situate sul territorio italiano.