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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia
mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per regolare le
attivita' di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale, uniformandosi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
1) garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione ai
particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine;
2) tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo
conto del particolare ambiente in cui operano;
3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, anche al
fine di evitare impedimenti o intralci alla navigazione marittima od
aerea e alla pesca;
4) prevenire ogni danno ai terzi, alla fauna ittica, ai cavi o ad
altri impianti sottomarini, e prevenire l'inquinamento dell'aria, del
mare, del fondo e del sottofondo marino.