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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Presso l'Istituto centrale di statistica e' istituita la
commissione centrale del personale, presieduta dal presidente
dell'Istituto e composta:
da tre componenti il comitato amministrativo designati dal
comitato stesso;
dai direttori generali dell'Istituto;
dai tre funzionari dell'istituto rivestenti la qualifica
immediatamente inferiore a direttore generale, con maggiore
anzianita' di qualifica e, a parita' di anzianita' di qualifica, piu'
anziani di eta';
dai quattro rappresentanti del personale eletti dal personale
stesso ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge
28 ottobre 1970, n. 775.
I membri della commissione centrale del personale sono sostituiti,
in caso di impedimento ad intervenire alle singole sedute della
commissione, rispettivamente, per i direttori generali ed i
funzionari di qualifica immediatamente inferiore, da coloro che hanno
il compito di sostituirli nell'espletamento delle funzioni che i
medesimi svolgono in via ordinaria presso l'Istituto; per i membri
del comitato amministrativo, da altrettanti membri designati dal
comitato medesimo; per i rappresentanti del personale, da altrettanti
membri eletti in relazione a ciascuno dei titolari e contestualmente
ad essi.
In caso di assenza del presidente le relative funzioni sono svolte
dal componente della commissione designato dal comitato
amministrativo piu' anziano di eta'.
I membri effettivi e supplenti designati dal comitato
amministrativo e quelli eletti dal personale sono nominati,
contestualmente, dal presidente dell'Istituto, durano in carica due
anni e possono essere confermati.
Le funzioni di segretario sono svolte dal capo del servizio del
personale.
La commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed a
parita' di voti prevale quello del presidente. Le sedute della
commissione sono valide purche' siano presenti almeno sette dei suoi
componenti.
Alla commissione centrale per il personale di cui alla presente
legge sono devolute le attribuzioni attualmente spettanti al comitato
amministrativo dell'Istituto in tutte le questioni relative al
personale, nonche' quelle attualmente spettanti alla commissione del
personale di cui all'articolo 33 del regolamento organico approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio
1967, che dalla entrata in vigore della presente legge viene
soppressa. Alla commissione centrale predetta sono altresi'
attribuiti tutti gli altri compiti che i consigli di amministrazione
delle amministrazioni centrali dello Stato svolgono presso le
amministrazioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO