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Legge Ordinaria n. 683 del 25/10/1978 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1978 n. 314)
Provvedimenti urgenti per gli organi di amministrazione del personale dell'Istituto centrale di statistica.
Provvedimenti urgenti per gli organi di amministrazione del personale dell'Istituto centrale di statistica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Presso l'Istituto centrale di statistica e' istituita la commissione centrale del personale, presieduta dal presidente dell'Istituto e composta: da tre componenti il comitato amministrativo designati dal comitato stesso; dai direttori generali dell'Istituto; dai tre funzionari dell'istituto rivestenti la qualifica immediatamente inferiore a direttore generale, con maggiore anzianita' di qualifica e, a parita' di anzianita' di qualifica, piu' anziani di eta'; dai quattro rappresentanti del personale eletti dal personale stesso ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. I membri della commissione centrale del personale sono sostituiti, in caso di impedimento ad intervenire alle singole sedute della commissione, rispettivamente, per i direttori generali ed i funzionari di qualifica immediatamente inferiore, da coloro che hanno il compito di sostituirli nell'espletamento delle funzioni che i medesimi svolgono in via ordinaria presso l'Istituto; per i membri del comitato amministrativo, da altrettanti membri designati dal comitato medesimo; per i rappresentanti del personale, da altrettanti membri eletti in relazione a ciascuno dei titolari e contestualmente ad essi. In caso di assenza del presidente le relative funzioni sono svolte dal componente della commissione designato dal comitato amministrativo piu' anziano di eta'. I membri effettivi e supplenti designati dal comitato amministrativo e quelli eletti dal personale sono nominati, contestualmente, dal presidente dell'Istituto, durano in carica due anni e possono essere confermati. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo del servizio del personale. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed a parita' di voti prevale quello del presidente. Le sedute della commissione sono valide purche' siano presenti almeno sette dei suoi componenti. Alla commissione centrale per il personale di cui alla presente legge sono devolute le attribuzioni attualmente spettanti al comitato amministrativo dell'Istituto in tutte le questioni relative al personale, nonche' quelle attualmente spettanti alla commissione del personale di cui all'articolo 33 del regolamento organico approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1967, che dalla entrata in vigore della presente legge viene soppressa. Alla commissione centrale predetta sono altresi' attribuiti tutti gli altri compiti che i consigli di amministrazione delle amministrazioni centrali dello Stato svolgono presso le amministrazioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 ottobre 1978 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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