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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per il personale di cui al quadro L della tabella XIV annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non
trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto
dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 24 agosto
1971.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
- PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO