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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 22 luglio
1975, n. 382, ed in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica in esso previsto, e' autorizzata la spesa di lire 171.500
milioni per l'anno finanziario 1978, per la copertura finanziaria
della nuova disciplina relativa:
a) alla corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel
decreto medesimo, con effetto dal 1° ottobre 1978, di una somma di L.
10.000 mensili e di ulteriori benefici al personale in particolari
situazioni, a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti
dal nuovo ordinamento del personale, nonche' di una integrazione
della tredicesima mensilita', a decorrere dall'anno 1978 e fino
all'entrata in vigore del predetto ordinamento;
b) alla attribuzione dei benefici previsti dagli articoli 2, 3 e
4 della presente legge.