Legge Ordinaria n. 707 del 31/10/1978 (Pubblicata nella G.U. del 18 novembre 1978 n. 323)
Norme interpretative dell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, richiamato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, e degli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  disposizioni  agevolative contenute nell'articolo 106 del testo
unico   delle   leggi  sul  Mezzogiorno  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1967,  n. 1523, richiamate
dall'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre   1973,  n.  601,  recante  disciplina  delle  agevolazioni
tributarie,  vanno  interpretate  nel senso che non si applicano alle
cliniche e alle case di cura.
  Le  disposizioni  agevolative  contenute  negli articoli 101, 102 e
105,  primo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi sul Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.  218,  vanno parimenti interpretate nel senso che non si applicano
alle cliniche e alle case di cura.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1978

                               PERTINI
                                                 ANDREOTTI - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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