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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 106 del testo
unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, richiamate
dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni
tributarie, vanno interpretate nel senso che non si applicano alle
cliniche e alle case di cura.
Le disposizioni agevolative contenute negli articoli 101, 102 e
105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, vanno parimenti interpretate nel senso che non si applicano
alle cliniche e alle case di cura.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO