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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 7 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e' sostituito dal
seguente:
"Gli ordinativi diretti collettivi di pagamento relativi ai
rimborsi disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al
controllo successivo della Corte dei conti.
La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facolta'
di limitarli, per ogni titolo di spesa, ad una parte della
documentazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI -
PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO