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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici
e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati
rilasciati dagli uffici del registro e dell'imposta sul valore
aggiunto concernenti atti, denunce e dichiarazioni, possono, in luogo
dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI -
BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO